Faq
In questa sezione troverete pubblicate le domande più significative da voi poste alla redazione, ciascuna con esaustiva risposta.
Potete segnalare i vostri quesiti agli indirizzi indicati in Contatti.
Certificazione olio extravergine
Quali sono i criteri a cui deve rispondere un olio per ottenere la dicitura "Olio extravergine" ?
Gli oli extravergini di oliva per poter essere dichiarati tali devono rispondere alle denominazioni e alle definizioni previste dall'allegato I del Reg. (CE) n. 865/04 e alle norme di commercializzazione di cui al Reg. (CE) n. 1019/02 nonchè del decreto legislativo n. 109/92.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini -Urp/Mipaaf)
22 maggio 2007
(Luca Cimino, Emiliano Filippini -Urp/Mipaaf)
22 maggio 2007
Norme di qualità
Quali sono le norme di qualità che devono possedere i prodotti per essere commercializzati ?
I riferimenti alla normativa sulle norme di qualità a cui devono sottostare i prodotti per poter essere commercializzati sono :
1. Regolamento CEE n. 315/68 relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore ( G.U. L. 71 del 21/03/1968 pag 1 )
2. Regolamento CEE n. 316/68 relativo alla determinazione delle norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco ( G.U L 71 del 21/03/1968 pag 8 )
( Luca Cimino, Emiliana Filippini - Urp/Mipaaf)
9 marzo 2007
1. Regolamento CEE n. 315/68 relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore ( G.U. L. 71 del 21/03/1968 pag 1 )
2. Regolamento CEE n. 316/68 relativo alla determinazione delle norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco ( G.U L 71 del 21/03/1968 pag 8 )
( Luca Cimino, Emiliana Filippini - Urp/Mipaaf)
9 marzo 2007
Obblighi per apertura frantoio
Quali sono gli adempimenti di legge che si devono porre in essere per aprire un frantoio ?
Per l'apertura dell'attività di un frantoio oleario è necessario fare riferimento alle Autorità locali ( Camera di commercio, Comune, Asl, ecc ) per le relative autorizzazioni.
Per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Organizzazione comune di mercato ( Ocm ) dell'olio di oliva ed in particolare per le comunicazioni relative alla quantità di olive lavorate, di olio e di sansa prodotti, è necessario seguire le specifiche indicazioni di AGEA, contenute nelle circolari n. ACIU.2006.99 del 26 Gennaio 2006, n.ACIU.2006.696 del 13 Ottobre 2006 e N.ACIU.2006.722 del 24 Ottobre 2006, che possono essere reperite direttamente sul sito internet di Agea ( www.agea.gov.it ) .
(Luca Cimino, Emiliano Filippini)
20 aprile 2007
Per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Organizzazione comune di mercato ( Ocm ) dell'olio di oliva ed in particolare per le comunicazioni relative alla quantità di olive lavorate, di olio e di sansa prodotti, è necessario seguire le specifiche indicazioni di AGEA, contenute nelle circolari n. ACIU.2006.99 del 26 Gennaio 2006, n.ACIU.2006.696 del 13 Ottobre 2006 e N.ACIU.2006.722 del 24 Ottobre 2006, che possono essere reperite direttamente sul sito internet di Agea ( www.agea.gov.it ) .
(Luca Cimino, Emiliano Filippini)
20 aprile 2007
Organizzazione Produttori
Potrei sapere da parte di chi avviene il riconoscimento delle O.P e quali sono i riferimenti normativi a cui attenersi ?
Il riconoscimento delle OP viene effettuato dalla Regione competente;
- si devono distinguere le OP a carattere ortofrutticolo, disciplinate dal Reg. CE 2200/96 del Consiglio , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e che sarà sostituito dal 1° gennaio 2008 dal nuovo regolamento del Consiglio in applicazione della riforma di tale settore. (regolamenti connessi al 2200/96 sono: Reg. 1432/03 della Commissione; Reg. 1433/03 della Commissione; D.M. 923/ASS del 31 luglio 2004).
- le OP di altra natura sono disciplinate dal Dlgs. 102/2005 del 27 maggio 2005 e dal D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 applicativo del Dlgs. 102/05.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini Urp/Mipaaf)
25 ottobre 2007
- si devono distinguere le OP a carattere ortofrutticolo, disciplinate dal Reg. CE 2200/96 del Consiglio , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e che sarà sostituito dal 1° gennaio 2008 dal nuovo regolamento del Consiglio in applicazione della riforma di tale settore. (regolamenti connessi al 2200/96 sono: Reg. 1432/03 della Commissione; Reg. 1433/03 della Commissione; D.M. 923/ASS del 31 luglio 2004).
- le OP di altra natura sono disciplinate dal Dlgs. 102/2005 del 27 maggio 2005 e dal D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 applicativo del Dlgs. 102/05.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini Urp/Mipaaf)
25 ottobre 2007
Paste alimentari fresche
Potrei conoscere i trattamenti termici necessari per l'ottenimento di paste alimentari fresche confezionate, la normativa, e se è il Mipaaf il referente adeguato ?
Al riguardo si fa presente che le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono essere, ai sensi dell'art. 9 comma 5, lettera c) del D.P.R. 187/2001, sottoposte a trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione e cioè a temperature che assicurino il raggiungimento di almeno 70°C al cuore dell'alimento, per almeno 3 minuti.
Tuttavia, considerato che la questione investe aspetti di carattere prevalentemente di natura igienico sanitaria si ritiene che la richiesta di parere circa le lavorazioni ed i relativi trattamenti termici cui debbono essere sottoposte le paste, nonché la dotazione di specifiche attrezzature, debba essere rivolta al competente Ministero della Salute (www.ministerosalute.it).
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
23 febbraio 2007
Tuttavia, considerato che la questione investe aspetti di carattere prevalentemente di natura igienico sanitaria si ritiene che la richiesta di parere circa le lavorazioni ed i relativi trattamenti termici cui debbono essere sottoposte le paste, nonché la dotazione di specifiche attrezzature, debba essere rivolta al competente Ministero della Salute (www.ministerosalute.it).
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
23 febbraio 2007
Produzione biodiesel
E' possibile che un agricoltore destini la propria produzione agricola di girasole alla realizzazione di biodiesel ? quale sarebbe la prassi ?
Il girasole può essere effettivamente destinato alla produzione di biodiesel ma questo processo comporta numerosi passaggi di lavorazione intermedia (esterificazione con aggiunta di metanolo, purificazione, distillazione e stabilizzazione chimica) e richiede grossi impianti industriali di trasformazione (elevati investimenti).
Inoltre la produzione di biodisel si configura come produzione industriale, richiede l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla messa in opera di un impianto industriale, è soggetto al pagamento dell'accisa a meno che non si richieda di accedere al contingente defiscalizzato, la sua vendita non costituisce attività connessa e non è quindi considerato reddito agrario.
Questo a meno che non si intendesse invece produrre (sempre partendo dalla coltivazione di girasole) olio vegetale puro (SVO), la cui produzione è più compatibile con la dimensione aziendale.
In questo caso, oltre ad essere perfettamente legittima, la produzione di SVO può essere utilizzata direttamente in azienda per la produzione e vendita di energia elettrica e calore, esente da accisa e considerato reddito agrario derivante da attività connessa (articolo 1 comma 369 della Legge finanziaria 2007).
Inoltre può essere ora utilizzato anche come carburante per trazione (trattori), richiedendo l'esenzione dell'accisa prevista dall'articolo 1 comma 380 della LF 2007 (decreto attuativo in corso di emanazione).
Inoltre può essere ora utilizzato anche come carburante per trazione (trattori), richiedendo l'esenzione dell'accisa prevista dall'articolo 1 comma 380 della LF 2007 (decreto attuativo in corso di emanazione).
L'olio vegetale può ovviamente essere direttamente venduto come prodotto dell'azienda agricola.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
30 marzo 2007
Inoltre la produzione di biodisel si configura come produzione industriale, richiede l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla messa in opera di un impianto industriale, è soggetto al pagamento dell'accisa a meno che non si richieda di accedere al contingente defiscalizzato, la sua vendita non costituisce attività connessa e non è quindi considerato reddito agrario.
Questo a meno che non si intendesse invece produrre (sempre partendo dalla coltivazione di girasole) olio vegetale puro (SVO), la cui produzione è più compatibile con la dimensione aziendale.
In questo caso, oltre ad essere perfettamente legittima, la produzione di SVO può essere utilizzata direttamente in azienda per la produzione e vendita di energia elettrica e calore, esente da accisa e considerato reddito agrario derivante da attività connessa (articolo 1 comma 369 della Legge finanziaria 2007).
Inoltre può essere ora utilizzato anche come carburante per trazione (trattori), richiedendo l'esenzione dell'accisa prevista dall'articolo 1 comma 380 della LF 2007 (decreto attuativo in corso di emanazione).
Inoltre può essere ora utilizzato anche come carburante per trazione (trattori), richiedendo l'esenzione dell'accisa prevista dall'articolo 1 comma 380 della LF 2007 (decreto attuativo in corso di emanazione).
L'olio vegetale può ovviamente essere direttamente venduto come prodotto dell'azienda agricola.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
30 marzo 2007
Quote latte
Sono un allevatore e produco latte destinato alla produzione di parmigiano-reggiano. Tutti gli anni spendo un sacco di soldi per rispettare la legge sulle quote latte.Purtroppo vedo, con estremo disappunto,che alcuni continuano a produrre senza avere quote e la fanno franca con l'artefizio del ricorso ai vari tribunali. Ora Vi chiedo se mi conviene comportarmi come loro oppure continuare così. Quando finirà questa situazione che ormai possiamo definire ridicola? (P.C.)
In relazione alla E-mail in data 8 luglio 2005, concernente l'oggetto, si trasmettono alcune considerazioni della scrivente.
In effetti è noto a tutti, anche all'Amministrazione, che uno dei maggiori problemi del settore lattiero-caseario è rappresentato dall'elusione dell'applicazione del regime delle quote latte e, in particolare, dal mancato versamento del prelievo dovuto da numerosi produttori in ragione del fatto che gli stessi si rivolgono a diversi Tribunali ottenendo sospensive.
In proposito va tuttavia ricordato che :
- La legge n. 119/2003, di riforma dell'applicazione del regime delle quote è stata emanata anche per far fronte alla suddetta situazione.
Gli effetti dell'applicazione della legge 119/2003 (possibilità del versamento rateale, versamento mensile del prelievo dovuto, sostituzione della compensazione nazionale con la restituzione del prelievo eventualmente pagato in eccesso) consentono, al momento, di constatare che il numero di allevatori non in regola con i versamenti si è ridotto dai circa 12.000 del periodo 2002/2003 ai soli 2000 del periodo 2003/2004 evidenziando una diffusa tendenza a mettersi in regola;
- La domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta dal TAR del Lazio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la legittimità dell'operato dell'Amministrazione ha comportato, per alcuni anni, la concessione di sospensive generalizzate e, quindi, il rinvio del pagamento del prelievo.
Le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia nel marzo del 2004 sono state, però completamente favorevoli all'Amministrazione.
In base a ciò è da presumere che le conseguenti pronunce di merito non renderanno più possibile rinviare i versamenti.
In tal senso sono già state emesse numerose sentenze.
- L'impegno dell'Amministrazione, nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla Costituzione è quello di pervenire alla corretta applicazione della normativa in vigore contrastando nelle forme consentite ed in tutte le sedi opportune i produttori inadempienti.
Quanto sopra premesso, rimettendo alla libera valutazione di ogni singolo produttore la scelta dell'atteggiamento da assumere nei confronti delle disposizioni normative in
vigore, si auspica il mantenimento di una linea di correttezza che, certamente, consentirà di evitare tutte le difficoltà ed i costi connessi a lunghi contenziosi dall'esito quasi sempre negativo per i produttori.
(Giuseppe Ambrosio
CAPO DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI)
In effetti è noto a tutti, anche all'Amministrazione, che uno dei maggiori problemi del settore lattiero-caseario è rappresentato dall'elusione dell'applicazione del regime delle quote latte e, in particolare, dal mancato versamento del prelievo dovuto da numerosi produttori in ragione del fatto che gli stessi si rivolgono a diversi Tribunali ottenendo sospensive.
In proposito va tuttavia ricordato che :
- La legge n. 119/2003, di riforma dell'applicazione del regime delle quote è stata emanata anche per far fronte alla suddetta situazione.
Gli effetti dell'applicazione della legge 119/2003 (possibilità del versamento rateale, versamento mensile del prelievo dovuto, sostituzione della compensazione nazionale con la restituzione del prelievo eventualmente pagato in eccesso) consentono, al momento, di constatare che il numero di allevatori non in regola con i versamenti si è ridotto dai circa 12.000 del periodo 2002/2003 ai soli 2000 del periodo 2003/2004 evidenziando una diffusa tendenza a mettersi in regola;
- La domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta dal TAR del Lazio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la legittimità dell'operato dell'Amministrazione ha comportato, per alcuni anni, la concessione di sospensive generalizzate e, quindi, il rinvio del pagamento del prelievo.
Le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia nel marzo del 2004 sono state, però completamente favorevoli all'Amministrazione.
In base a ciò è da presumere che le conseguenti pronunce di merito non renderanno più possibile rinviare i versamenti.
In tal senso sono già state emesse numerose sentenze.
- L'impegno dell'Amministrazione, nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla Costituzione è quello di pervenire alla corretta applicazione della normativa in vigore contrastando nelle forme consentite ed in tutte le sedi opportune i produttori inadempienti.
Quanto sopra premesso, rimettendo alla libera valutazione di ogni singolo produttore la scelta dell'atteggiamento da assumere nei confronti delle disposizioni normative in
vigore, si auspica il mantenimento di una linea di correttezza che, certamente, consentirà di evitare tutte le difficoltà ed i costi connessi a lunghi contenziosi dall'esito quasi sempre negativo per i produttori.
(Giuseppe Ambrosio
CAPO DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI)
Regolamentazione "Aceto balsamico di Modena"
Mi potreste comunicare qual è il disciplinare dell'Aceto balsamico di Modena ? e dove reperire eventuali fonti bibliografiche ?
Il disciplinare di produzione dell'Aceto balsamico di Modena è quello allegato al D.M. 3 agosto 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2006. Si ritiene che le fonti bibliografiche possano essere reperite presso il "Consorzio aceto balsamico di Modena", società consortile a r.l., il "Consorzio produzione certificata aceto balsamico modenese", ambedue con sede in Modena, via Ganaceto n. 134, ovvero anche presso il "Comitato produttori indipendenti aceto balsamico di Modena", via C. Costa n. 19/d.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini URP/Mipaaf)
1° Giugno 2007
(Luca Cimino, Emiliano Filippini URP/Mipaaf)
1° Giugno 2007
Regolamenti prodotti tipici e tradizionali
Quali sono le principali caratteristiche dei prodotti tipici e quelli tradizionali da un punto di vista normativo ?
I prodotti tipici sono regolati dal Regolamento CE 510/06 , mentre i prodotti tradizionali sono regolamentati dal decreto ministeriale 08/09/1999 n°350.
La normativa sopra indicata è reperibile sul nostro sito : www.politicheagricole.gov.it
(Luca Cimino, Emiliano Filippini Urp Mipaaf)
11 luglio 2007
La normativa sopra indicata è reperibile sul nostro sito : www.politicheagricole.gov.it
(Luca Cimino, Emiliano Filippini Urp Mipaaf)
11 luglio 2007
Riconoscimento per i frantoi oleari
Vorrei conoscere quali sono gli adempimenti necessari per ottenere il riconoscimento di un frantoio oleario ?
Con la nuova Organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva (Ocm), il Regolamento Ce n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 ha abrogato, tra l'altro, il Regolamento Cee n. 2261/84 che all'art. 13 prevedeva il riconoscimento dei frantoi da parte degli Stati membri; pertanto i frantoi oleari non sono più obbligati al suddetto riconoscimento.
(Luca Cimino e Emanuele Filippini - URP/Mipaaf)
30 novembre 2006
(Luca Cimino e Emanuele Filippini - URP/Mipaaf)
30 novembre 2006
Unità di misura
Volevo sapere se è vietato in ambito nazionale o europeo esporre in fattura le quantità in "Quintali" o si possono esporre solo in kg ?
Il chilogrammo o Kilogrammo ( simbolo : kg ) è l'unità di misura base della massa nel Sistema internazionale ( SI ). Un quintale ( Q ) è un' unità di misura di massa non accettata all'interno del Sistema internazionale di unità di misura
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
16 ottobre 2006
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
16 ottobre 2006
Utilizzo additivi alimentari
Quali sono i prodotti alimentari per i quali è previsto l'impiego di E 153 o carbone vegetale ? Qual è la legislazione concernente i prodotti a base di funghi o tartufi ?
Il D.M. 209/96 e successive modifiche e aggiornamenti disciplina l'utilizzo degli additivi alimentari nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. L'Allegato III del suddetto D.M. riporta l'elenco dei coloranti ammessi, fra i quali figura il "carbone vegetale E 153".
Tale colorante può essere impiegato "quanto basta" in tutti i prodotti alimentari riportati nell'allegato VII, Parte 2 ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui all'allegato IV. Nell'allegato V inoltre vengono riportati i prodotti alimentari cui è consentito aggiungere solo determinate sostanze coloranti ed in particolare il "formaggio Morbier" può essere colorato solo con E 153.
Per quanto riguarda la legislazione concernente i prodotti a base di funghi, se si intendono i funghi secchi ed i funghi conservati sottolio, sottaceto, in salamoia, congelati, surgelati la legislazione di riferimento è il D.P.R. 14/07/1995, n° 376 (vedi art. 10 comma 4) ed il D.M. 9/10/1998; per i prodotti a base di tartufi tipo tartufi conservati (lavati, pelati, pezzi di tartufo, tritume di tartufo, pelatura di tartufi) la legislazione di riferimento è la Legge n° 162 del 17/05/91 che modifica la Legge n° 752 del 16/12/198
(Luca Cimino e Emiliano Filippini Urp/Mipaaf)
6 dicembre 2006
Tale colorante può essere impiegato "quanto basta" in tutti i prodotti alimentari riportati nell'allegato VII, Parte 2 ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui all'allegato IV. Nell'allegato V inoltre vengono riportati i prodotti alimentari cui è consentito aggiungere solo determinate sostanze coloranti ed in particolare il "formaggio Morbier" può essere colorato solo con E 153.
Per quanto riguarda la legislazione concernente i prodotti a base di funghi, se si intendono i funghi secchi ed i funghi conservati sottolio, sottaceto, in salamoia, congelati, surgelati la legislazione di riferimento è il D.P.R. 14/07/1995, n° 376 (vedi art. 10 comma 4) ed il D.M. 9/10/1998; per i prodotti a base di tartufi tipo tartufi conservati (lavati, pelati, pezzi di tartufo, tritume di tartufo, pelatura di tartufi) la legislazione di riferimento è la Legge n° 162 del 17/05/91 che modifica la Legge n° 752 del 16/12/198
(Luca Cimino e Emiliano Filippini Urp/Mipaaf)
6 dicembre 2006
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