Faq
In questa sezione troverete pubblicate le domande più significative da voi poste alla redazione, ciascuna con esaustiva risposta.
Potete segnalare i vostri quesiti agli indirizzi indicati in Contatti.
Etichettatura carne
Cosa indica il Bollino CE, costituito da due lettere e da un numero sui prodotti a base di carne?
Il bollino in questo caso indica ove sono avvenute le operazioni relative alla macellazione e lavorazione delle carni. In particolare la prima lettera (I, D, E) sta ad indicare il paese ove ha sede lo stabilimento (Italia, Germania, Spagna), la seconda lettera (M, S, L) sta ad indicare il tipo di operazione che è stata fatta (Macellazione, Sezionamento, Laboratorio di taglio e confezionamento ) e la cifra indica il numero che le autorità di ciascun Stato membro hanno rilasciato al momento dell'iscrizione dello stabilimento nell'apposito registro. Il registro in Italia è tenuto dal Ministero della salute. In molti casi l'etichetta riporta anche l'indirizzo dell'operatore. I controlli vengono effettuati sia dai Nas che dall’ Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Quest’ ultima controlla la corretta etichettatura delle carni e la veridicità delle indicazioni riportate sulle stesse.
(URP-Mipaf)
14 marzo 2006
(URP-Mipaf)
14 marzo 2006
Etichettatura dei vini
Potrei conoscere le principali disposizioni, in merito all'etichettatura dei vini ?
Di seguito si riportano le principali disposizioni, comunitarie e nazionali, che regolano l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli:
- Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
-Regolamento CE n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/99 del Consiglio, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di alcuni prodotti vitivinicoli;
-Decreto Ministeriale 3 luglio 2003, concernente disposizioni nazionali applicative del Regolamento CE 753/2002;
-Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, recante disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti;
- Legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino.
(Luca Cimino ed Emiliano Filippini -URP/Mipaaf)
27 novembre 2006
- Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
-Regolamento CE n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/99 del Consiglio, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di alcuni prodotti vitivinicoli;
-Decreto Ministeriale 3 luglio 2003, concernente disposizioni nazionali applicative del Regolamento CE 753/2002;
-Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, recante disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti;
- Legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino.
(Luca Cimino ed Emiliano Filippini -URP/Mipaaf)
27 novembre 2006
Etichettatura per la vendita
Potrei conoscere la norma che regola la vendita di grossisti di patate e cipolle che acquistano grosse quantita' di prodotti che vengono confezionati (sacchetti o casse) poi rivendute ad altri grossisti, rivendite e consumatori finali: hanno l'obbligo di apporre il numero di lotto sul sachetto e sulla cassetta?
Per quanto concerne l'etichettatura di patate e cipolle, in particolare per quanto attiene l'indicazione del numero di lotto da parte del confezionatore, si fa presente che la materia è disciplinata dal Reg. CEE n. 2200/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, nonché dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini- Urp Mipaaf)
28 agosto 2007
(Luca Cimino, Emiliano Filippini- Urp Mipaaf)
28 agosto 2007
Ortofrutta, etichette per imballaggi
vorrei gentilmente sapere se esiste una normativa per l'applicazione di etichette o diciture sull'imballaggio per prodotti ortofrutticoli e/o dove poterle scaricare in internet
GRAZIE
GRAZIE
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che il Regolamento CE 2200/96 relativo all'O.C.M. nel settore ortofrutticolo, modificato da ultimo dal Regolamento CE 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione, impone l'obbligo di riportare per l'ortofrutta, nella fase di commercializzazione allo stato sfuso sui cartelli apposti sulla merce, il nome del prodotto, la varietà, la provenienza e la classificazione merceologica.
Ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento comunitario, quando i prodotti sono offerti in imballaggi preconfezionati, dovrà essere indicato anche il peso netto e l'identificazione dell'imballatore e/o speditore, le caratteristiche commerciali, il peso netto (o il numero dei singoli pezzi), nonché l'indicazione dell'eventuale utilizzo di sostanze chimiche per trattamenti post raccolta (agenti di rivestimento, conservanti ecc.).
Con Decreto (MIPAF) 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2005, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
Le disposizioni in materia di controllo e di sanzioni sono quelle contenute nel D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306 ed attribuite per competenza alle singole Regioni.
(ICRF) Roma 31 maggio 2006
Ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento comunitario, quando i prodotti sono offerti in imballaggi preconfezionati, dovrà essere indicato anche il peso netto e l'identificazione dell'imballatore e/o speditore, le caratteristiche commerciali, il peso netto (o il numero dei singoli pezzi), nonché l'indicazione dell'eventuale utilizzo di sostanze chimiche per trattamenti post raccolta (agenti di rivestimento, conservanti ecc.).
Con Decreto (MIPAF) 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2005, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
Le disposizioni in materia di controllo e di sanzioni sono quelle contenute nel D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306 ed attribuite per competenza alle singole Regioni.
(ICRF) Roma 31 maggio 2006
Rintracciabilità origine olio
Ho sentito molto parlare di un decreto che obbliga ad inserire nell'etichetta la provenienza dell' olio, cioè in quale paese sono state coltivate le olive, mi sapreste indicare la data e in quale Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato ?
Il Decreto è del 9 ottobre 2007 "Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva", pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana, Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2007.
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
31 ottobre 2007
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
31 ottobre 2007
Rintracciabilità vino
Potrei avere informazioni inerenti la Rintracciabilità del vino in bottiglia, confezionato in cartoni e commercializzato ?
Si fa presente che il Dipartimento delle politiche di mercato(Mipaaf)- DGPA - Divisione PAGR. IX - con note prot. n. F/2972 del 6 dicembre 2004 e n. F/349 del 3 febbraio 2005, indirizzate anche alle associazioni di categoria, ha rappresentato la posizione della Commissione UE in materia di rintracciabilità per i vini. Al riguardo la citata Commissione ha precisato che già l'Ocm vitivinicola (Regolamento CE n. 1493/99 e relativi regolamenti di applicazione) ha assicurato, nell'ambito della speciale disciplina, la rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli.
Pertanto, stante le puntuali disposizioni presenti nelle citate norme di riferimento comunitario, non sussiste una particolare necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione del regolamento CE n. 178/2002.
Inoltre, anche il settore vitivinicolo è assoggettato al D.Lgs. n. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE 178/2002), fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 3 riguardo alla specifica disciplina del settore vitivinicolo.
Si segnala comunque che, chiunque sia interessato, può consultare il seguente sito web della DG SANCO (Commissione UE): http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
6 febbraio 2007
Pertanto, stante le puntuali disposizioni presenti nelle citate norme di riferimento comunitario, non sussiste una particolare necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione del regolamento CE n. 178/2002.
Inoltre, anche il settore vitivinicolo è assoggettato al D.Lgs. n. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE 178/2002), fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 3 riguardo alla specifica disciplina del settore vitivinicolo.
Si segnala comunque che, chiunque sia interessato, può consultare il seguente sito web della DG SANCO (Commissione UE): http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm
(Luca Cimino, Emiliano Filippini - Urp/Mipaaf)
6 febbraio 2007
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