A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.
L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.
La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.
volevo chiederVi informazioni per quanto riquarda l'etichettature del novellame di pesce.
la domanda in particolare é:
qual'è l'ultimo giorno utile per adeguare alla vendita le denominazioni commerciali dei prodotti ittici, in particolare il novellame di pesce Neosalanxs confezionato/prezzato dal fornitore come novellame di pesce Neosalanxs.
possono le autorità in data 13/01/2006 sequestrare i prodotti in vendita e mandare informazione di garanzia al responsabile di negozio?
inoltre come interpretare la disposizione successiva a quella contestataci che vi allego?
(Decreto 25 luglio 2005. Modifiche ed integrazioni all'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2005, pubblicato in Suppl. Ord. n. 140 Gazz. Uff. n. 181 del 5 agosto 2005).
(Risposta)
Grazie per la collaborazione (Risposta)
26 maggio 2006
gRAZIE, oRAZIO ASCOLI (Risposta)
Via Varese, 45 - 95123 - Catania
Telefono: 0957310211 0957310225 .
Ringrazio (Risposta)
Si ricorda, inoltre, che come previsto dalla Legge 3 agosto 2004 n. 204 la data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore.
( 3 marzo 2006)
2)Se le analisi chimico fisiche sono buone posso mettere in etichetta una data di scadenza di 24 mesi o superiore (a partire dalla data di confezionamento) assumendomene le responsabilità ed essendo comunque in regola?
3) posto che le olive sono tutte italiane, posso utilizzare "100% prodotto italiano" e il tricolore?
4)Le regole dettate dal regolamento europeo sono valide per tutta l'U.E.? Mi è stato detto che in germania utilizzazno il pittogramma e mi è stato sconsigliato di scrivere in tedesco non disperdere nell'ambiente (è vero?).
Anticipatamente ringrazio. (Risposta)
In etichetta inoltre il termine minimo di conservazione, ovvero la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, è determinato dal produttore ed è apposto sotto la sua diretta responsabilità.
È possibile in etichetta indicare la menzione "prodotto italiano" e/o l'apposizione della bandiera italiana, purchè le olive siano state ottenute e molite in Italia e che l'azienda di confezionamento sia stata preventivamente riconosciuta dalla competente Autorità regionale, deputata al rilascio del codice alfa numerico da riportarsi in etichetta. L'azienda riconosciuta, inoltre, dovrà adempiere ad una serie di obblighi previsti dalla specifica normativa per l'olio con designazione di origine nazionale.
Dal momento, infine, che la regolamentazione comunitaria, pur potendo contenere delle differenziazioni per i diversi Paesi, si applica a tutti i Paesi UE. Quindi, le regole dettate dal regolamento 1019/2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, sono valide per tutta la U.E. Per quanto concerne, infine, l'utilizzo dell' invito a non disperdere nell'ambiente i contenitori per liquidi, in Italia non è più obbligatorio riportarlo in etichetta.
ICRF-Uf.II/T
3 marzo 2006
Nel periodo natalizio abbiamo acquistato un prodotto denominato in etichetta " ROTOLO DI CONIGLIO" congelato.
Nella dicitura di tale etichetta viene dichiarato: Carne di coniglio (min 60%), carne di pollo, sale, aromi.
Provenienza carne di pollo: ITALIA.
Per una circostanza di esigenza di lavoro, o aperto il rotolo di coniglio e o appurato con la presenza di altre persone quanto segue:
Peso della confezione decongelata kg 2.279
Peso del prodotto netto kg 2.230
Carne di coniglio kg 0.551
carni di pollo e tacchino kg 1.640
A questo punto ritengo che sia stato beffato da quanto riportato in etichetta e per il quale o fatto l'acquisto essendo la presenza di carne di coniglio ben inferiore al dichiarato.
Cosa devo fare? posso esporre denuncia? Potete Voi fare qualche cosa per tutelare i consumatori di tale prodotto?
Distinti saluti
Renato Giordano (Risposta)
In particolare per il quesito da Lei esposto, si ricorda che la designazione degli ingredienti (art.5) prevede al comma 10 che le carni utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, siano indicate con il nome della specie animale ed in conformità a quanto previsto all'allegato I del Decreto legislativo. I limiti di grasso e di tessuto connettivo, per i volatili e i conigli sono rispettivamente del 15% e de 10 %. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'art.8 (ingrediente caratterizzante evidenziato).
Cogliamo l'occasione per ricordarle che qualora ci fossero i presupposti riguardo a delle violazioni delle normative in materia agro-alimentare, potrà inoltrare segnalazione ai competenti uffici di questo Ispettorato.
Vi scrivo perchè questa etichetta sembra stranamente diversa da quelle che si vedono di solito sulle bottiglie di un certo pregio e pertanto potrebbe essere indizio di probabile falsificazione o frode.
Tanto per gli accertamenti di Vostra competenza; nel caso in cui, invece, fosse tutto in regola, mi scuso anticipatamente per il disturbo arrecatoVi.
Cordiali saluti.
Enzo Cala
(Risposta)
L' "etichetta rosa" di cui viene riferito nella segnalazione corrisponde nella descrizione fornita, che peraltro non contiene elementi sufficienti ad individuarne eventuali irregolarità, alla fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato, specificamente prevista dalla normativa per i vini DOCG.
Tali fascette di garanzia devono per legge essere applicate al dispositivo di chiusura di ciascuna bottiglia e sono rilasciate dalle competenti Camere di Commercio a seguito di accertamento dell'idoneità del prodotto ai prescritti requisiti mediante esami chimico-fisici e organolettici.
Grazie (Risposta)
(Dott. Paolo Tolomei ICQ-2T)
1°Agosto 2007
che sto per sottoporre:
1. Sono nella condizione di produrre una bevanda alcolica di circa 12°composta da mosto di uva e miele millefiori che dopo un anno è maturo e pronto ad essere messo sulla tavola come aperitivo o come dessert. Quello che vorrei sapere se tale bevanda rientra nei canoni delle leggi vigenti,oppure è in contrasto con quella dell'antisofisticazione in quanto sarebbe mia intenzione immettere il prodotto sul mercato.
2. Qual è il numero di legge aggiornato che regola tale materia?
(Risposta)
Dall'attenta lettura del suddetto decreto si evince che il prodotto in questione non può essere ne prodotto ne commercializzato, stante il divieto, ai sensi dell'art.1 punto 3 del medesimo decreto, di utilizzare per la preparazione di dette bevande, di saccarosio o altre sostanze dolcificanti.
Il miele essendo sostanza ad alto potere dolcificante, rientra quindi tra quelle sostanze non utilizzabili per la produzione di bevande di fantasia a base di vino e/o mosto d'uva.
L'indicazione della zona di cattura, conformemente all'art. 4, paragr. 1, lett. c), del Reg. CE n. 104/2000, comporta le seguenti menzioni:
a) per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone di cui all'allegato;
b) per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
c) per i prodotti di allevamento, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto. Quando l'allevamento è avvenuto in più Stati membri o paesi terzi, lo Stato membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può autorizzare, al momento di tale vendita, l'indicazione dei diversi Stati membri o paesi terzi di allevamento.
2. Gli operatori possono menzionare una zona di cattura più precisa.
Inoltre, il Reg. CE n.2065 del 2001 riporta all'art. 6 quanto segue:
1. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui all'art. 4, paragr. 1, del Reg. CE n. 104/2000 devono essere fornite per ciascuna specie.
2. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche, il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche la cui zona di cattura o paese di allevamento è diverso, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.
Le ricordiamo che il pesce ghiaccio (Neosalanx spp.) è presente sia nelle acque tropicali salmastre sia in quelle dolci della Cina.
Comunque, se, da una attenta analisi del prodotto Le risulta che lo stesso non coincida con quanto previsto dalle normative sopraindicate o che sia in contrasto con le norme penali di carattere generale, la invitiamo ad inviarci gli estremi dell'etichettatura del prodotto o a
contattarci per poter intraprendere gli opportuni provvedimenti.
Le ricordiamo che il pesce ghiaccio (Neosalanx spp.) è presente sia nelle acque tropicali salmastre sia in quelle dolci della Cina.
Comunque, se, da una attenta analisi del prodotto Le risulta che lo stesso non coincida con quanto previsto dalle normative sopraindicate o che sia in contrasto con le norme penali di carattere generale, la invitiamo ad inviarci gli estremi dell'etichettatura del prodotto o a contattarci per poter intraprendere gli opportuni provvedimenti.
( 3 marzo 2006)
(Risposta)
(Risposta)
E' bene precisare, però, che lo stesso regolamento prevede anche l'indicazione "prima spremitura a freddo" riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.
Non è infrequente che i produttori non distinguano tra questi due sistemi di estrazione dell'olio e utilizzino erroneamente le due indicazioni come alternative. Le consiglio quindi di appurare quale tipo di impianto abbia il frantoio da cui si serve, per utilizzare l'indicazione che fa al caso suo.
Per venire più in dettaglio alla sua domanda, per riportare questo tipo di indicazione facoltativa deve:
- fare la comunicazione di "inizio attività" all'Ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi nelle modalità previste dal Decreto 4 giugno 2004; gli indirizzi dei nostri uffici sono reperibili su internet nel sito www.politicheagricole.it nel settore "Repressione frodi alimentari";
- farsi rilasciare dal frantoiano una dichiarazione attestante che l'olio è stato ottenuto a temperatura inferiore ai 27°C da un impianto di cui alla comunicazione di "inizio attività" redatta conformemente al decreto citato; ciò implica che anche il frantoiano deve avere fatto detta comunicazione, senza la quale non può rilasciarle la dichiarazione e, conseguentemente, lei non può vendere il suo olio con questa indicazione facoltativa. Voglio pure sottolineare che tale indicazione deve anche comparire nei documenti commerciali rilasciati dallo stesso frantoiano che accompagnano l'olio.
Si segnala, infine, che allo stesso sito, nel settore "La normativa agricola", potrà trovare la legislazione citata per gli approfondimenti del caso.
CIRCOLARI E NORMATIVE DELL'U.R.F. ATTRAVERSO UN CAA (CENTRO ASSISTENAZA AUTORIZZATO) (Risposta)
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 884/2001 e dell'articolo 15 del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768, questo Ispettorato può autorizzare gli operatori del settore vitivinicolo, soggetti all'obbligo della tenuta di registri secondo quanto disposto dall'art. 11 dello stesso regolamento, alla tenuta dei prescritti registri presso un CAA, in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 12, paragrafo 2, primo comma, purché un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze dei prodotti vitivinicoli nei luoghi di detenzione sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata dall'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato, fornendo relative prescrizioni, su istanza della cantina interessata. Nel caso la cantina interessata si avvalga di un CAA, quest'ultimo può presentare all'Ufficio periferico competente, un "mandato" (i relativi modelli sono disponibili presso i CAA) debitamente sottoscritto dal titolare del CAA e dal titolare/rappresentante legale della cantina interessata, nel quale devono comunque figurare le indicazioni relative a:
- le generalità del titolare/rappresentante legale della cantina ("Mandante") e l'indirizzo ove viene effettuata la tenuta e la conservazione della contabilità di cantina;
- le categorie di registri la cui tenuta e conservazione sarà affidata al CAA mandatario, ivi compresi quelli di vinificazione nonché tutti gli altri previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento CE n. 884/2001;
- gli impegni, sostanzialmente conformi, a quelli previsti ai sensi dell'art. 15 del DM n. 768/94 e dalle successive istruzioni applicative (circolare n. 2 del 31 marzo 1995; circolare n. 5 del 22 ottobre 1996), a carico sia del CAA (quale "impresa specializzata") che dell'operatore interessato.
Gli Uffici periferici di questo Ispettorato procedono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola, ad una opportuna valutazione dei requisiti soggettivi del richiedente nonché di quelli oggettivi connessi con le attività poste in essere e documentate nella contabilità di cantina.
Si ritiene opportuno, infine, ulteriormente precisare quanto segue:
- i competenti Uffici periferici di questo Ispettorato possono autorizzare la tenuta presso un'impresa specializzata di tutte le categorie di registri di cui al regolamento CE n. 884/2001, a prescindere dalla specifica natura dell'operazione o della movimentazione che in essi devono essere annotate, purché siano preventivamente concordati con gli stessi Uffici e depositati gli schemi di documenti giustificativi atti sia a consentire l'aggiornamento del registro tenuto presso l'impresa specializzata, sia il controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze, in luogo dello stesso registro, al momento dell'eventuale ispezione presso il luogo ove sono detenuti i prodotti vitivinicoli;
- gli originali dei documenti di accompagnamento o di quelli commerciali nonché dei precitati documenti giustificativi devono essere detenuti presso il luogo ove sono detenuti i prodotti vitivinicoli, mentre presso l'impresa specializzata dovranno essere detenute le copie dei documenti stessi;
- i competenti Uffici periferici di questo Ispettorato hanno la facoltà di impartire, qualora ciò sia motivato dall'esame dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli operatori richiedenti, specifiche istruzioni per la tenuta della contabilità presso l'impresa specializzata;
- i suddetti Uffici possono adottare provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni, qualora siano accertate violazioni degli impegni sottoscritti, delle ulteriori specifiche istruzioni appena menzionate ovvero quella delle vigenti norme comunitarie e nazionali nello specifico settore.
(dr. Paolo Tolomei, ICQ/2T)
23 maggio 2007
- essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento;
- disporre in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento;
- etichettare o identificare adeguatamente i prodotti immessi sul mercato della Comunità per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
Per venire più specificatamente alla sua domanda, il regolamento citato non ha apportato modifiche al Regolamento (CE) 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva per cui, attualmente, la denominazione dell'origine dell'olio rimane un'indicazione facoltativa. Quest'ultimo regolamento, infatti, prevede che la denominazione dell'origine dell'olio non sia obbligatoria e, qualora un produttore sia intenzionato ad apporla in etichetta, lo potrà fare solo alle precise condizioni previste dal regolamento stesso, fermo restando che dovrà essere in grado di documentare la rintracciabilità di ogni singola bottiglia di olio prodotta. Indicazioni dell'origine non conformi con quanto previsto dal regolamento (CE) 1019/2002 non sono da ritenersi regolari e come tali possono essere oggetto di contestazione da parte degli organismi di vigilanza.
Quali sono le principali caratteristiche e le modalità di costituzione? dove è possibile trovare tutte le informazioni necessaire? Grazie (Risposta)
( Mipaaf, Direzione della trasformazione agroalimentare e dei mercati,
Trag V, Franca Melillo)
28 luglio 2006
a) Regio Decreto Legge 2033 del 1925 (art. 32) ;
b) Convenzione di Stresa ratificata con DPR 18 novembre 1953, n. 1099;
c) Legge 19-2-1992 n. 142 (legge comunitaria del 1991);
d) Decreto Legislativo 109 del 1992 (norma l'etichettatura dei prodotti agroalimentari);
e) DPR 14 gennaio 1997, n. 54.
Tuttavia in altri Stati dell'Unione Europea e nella definizione contenuta nel Codex Alimentarius, la ricotta viene definita come formaggio. In Italia, questo non accade.
informazioni relative alla normativa vigente
sull'olio extravergine. In particolare, mi
interessa sapere qual è il limite di acidità
pevisto dalla legge: effettuando alcune ricerche
ho verificato che il limite previsto dal reg CE N
1989/2003 e pubblicato su GU L 295/57 fissa il
valore a 0.8%. tuttavia non ho trovato riscontri
in questo senso sul vostro sito e so, inoltre,
che nell'ultimo concorso per ispettori della
repressione frodi il valore fissato era ancora
pari all' 1%. vorrei delucidazioni a riguardo e,
in particolare vorrei sapere se il reg cee di
cui sopra trova applicazione anche in Italia o se
resta un regolamente comunitario non ancora
attuato nel nostro paese.RingraziandoLa per la
cortese attenzione, Le porgo cordiali saluti e resto in attesa di notizie.
Assunta Zanfini
(Risposta)
Per cui si conferma che il valore limite dell'acidità espressa in acido oleico per definire un olio "extravergine" di oliva è pari a 0.8%, proprio in virtù del Reg. CE 1989/2003.
(Risposta)
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza;
- planimetria della cantina con l'indicazione della capacità e la numerazione delle vasche e silos dove verrà immagazzinato il vino;
- titolo di possesso della cantina (proprietà, affitto, comodato, ecc);
Con questa documentazione ci si reca all'Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio che rilascerà un codice specifico per l'azienda.
Circa gli adempimenti contabili la S.V. sarà obbligata alla tenuta di un registro di carico e scarico nonché all'emissione di un documento di accompagnamento per scortare le partite di vino vendute allo stato sfuso (art. 3 Reg. 884/2001 e DM 768/94). Tuttavia notizie più approfondite potranno essere richieste all'Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi cui si rivolgerà per la consegna delle autorizzazioni sopraccitate ed il conseguente rilascio del codice specifico per l'azienda.
Per quanto di pertinenza agli obblighi fiscali, si rinvia invece alla normativa fiscale non di stretta competenza di questo Ispettorato.
-
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TG2
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Informazioni sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali Inps.
Utili informazioni anche per i consumatori.





Per quanto attiene al sequestro operato in data 13/01/2006, si ricorda che l'autorità competente in merito è la stessa che ha eseguito il provvedimento.
( 3 marzo 2006)