A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.
L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.
La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.
Scrivo a nome di un'azienda informatica di Roma denominata T.S.F. - Tele Sistemi Ferroviari.
Nel prossimo mese di settembre abbiamo intenzione di dare vita ad un'iniziativa a carattere benefico, consistente nel vendere a clienti dell'azienda, dipendenti e loro familiari bottiglie di conserva di pomodoro prodotte dai dipendenti stessi. Il ricavato della vendita sarà poi destinato a fini benefici.
Il quesito riguarda la normativa (anche igienico-sanitaria) che come azienda dobbiamo rispettare per realizzare tale attività.
In proposito vi segnalo:
- T.S.F. desidera apporre alle bottiglie di pomodoro prodotte un'etichetta con il proprio marchio;
- il senso dell'iniziativa è data dalla vendita di un prodotto realizzato artigianalmente dai dipendenti di T.S.F.. Non corrisponderebbe allo scopo quello di apporre un'etichetta ad una bottiglia prodotta da una società specializzata in tale attività;
- se richiesto, comunque, T.S.F. è anche disponibile a contattare società del settore della produzione del pomodoro per studiare un'iniziativa che consenta ai dipendenti di produrre bottiglie di conserva con la supervisione di esperti del settore.
Sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione e vi ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti
Giuseppe Aloia (Risposta)
Le richiedo gentilmente se esistono finanziamenti ed agevolazioni per il settore per investimenti in qualità e sicurezza alimentare, nonchè per adattamenti alla normativa UE su tracciabilità agroalimentare in genere.
Grazie
D.Abellonio (Risposta)
(ICQ-2T)
5 ottobre 2007
Si precisa, inoltre, che nessun obbligo in tal senso è previsto dalla citata legge, né dalla stessa OCM vitivinicola, di cui al Reg. (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative.
8 giugno 2006
In merito alla denominazione sull'origine del prodotto, è obbligatorio indicare in etichetta il Paese di origine o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, mentre nessun obbligo sussiste per l'indicazione Abruzzo. Infatti fino ad oggi non risulta alcuna DOP, IGP o STG per individua l'origine protetta Abruzzo.
A.Iaderosa
Ufficio II/T - ICRF
8 giugno 2006
Dalle citate comunicazioni si apprende che il suddetto Organo esecutivo ha escluso l'emanazione di disposizioni applicative del regolamento di cui si tratta relativamente al settore vitivinicolo. La Commissione ha inoltre precisato che l'OCM vitivinicola, per quanto concerne la "tracciabilità" dei prodotti, prevede misure particolarmente restrittive, che vanno al di là delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, pertanto non è necessaria l'adozione di particolari misure applicative di tale regolamento, per il settore in argomento. Lo stessa Commissione ha sottolineato, altresì, che:
- il regolamento (CE) n. 178/2002 non prevede nessuna misura supplementare per i settori, come quello del vino, che dispongono già di una normativa in materia di tracciabilità;
- il regolamento (CE) n. 178/2002 esige che l'operatore che fornisce il prodotto e quello che lo riceve siano identificabili e che questo è gia possibile per il vino.
In conclusione, la tracciabilità nel settore vitivinicolo è assicurata dall'insieme delle norme comunitarie (regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo - regolamenti di attuazione delle Commissione) e nazionali specifiche del settore.
(Icrf-Ufficio II/T)
12 ottobre 2006.
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Ad integrazione di quanto detto in precedenza occorre aggiungere:
Si fa presente, comunque, che il D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare). All'art. 7, par. 3, dispone che anche al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 2 "Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità" del D.Lgs. n. 190 stesso. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della L. 21.12.99, n. 526), dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. CEE n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari).
(ICRF/2T)
27 novembre 2006
Non avendo a disposizione etichette per questo tipo di prodotto, siamo a chiedervi un fac simile di etichetta per ogni tipo di materia sopraelencata, da prendere come riferimento per la creazione delle nuove etichette.
Avremmo inoltre bisogno di sapere quali sono le informazioni organolettiche obbligatorie da indicare in etichetta e quali i limiti consentiti.
Restiamo in attesa di una vostra cortese risposta (Società cooperativa 'La terra e il cielo')
(Risposta)
(Risposta)
D.P.R. n° 376 del 14/07/95 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, che all’articolo 10 disciplina l’etichettatura dei funghi:
“1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 27.1.92, n. 109, recante: "Attuazione delle Dir. 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
4. La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.”
Il Decreto MI.P.A.F. 1/08/05 riguardante “Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi” inserisce i funghi di coltivazione fra i prodotti ortofrutticoli oggetto dei controlli.
Il suddetto Decreto alla Sezione III paragrafo 3.2 riporta:
“Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. La legislazione in materia di etichettatura prevede che ci siano informazioni da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio ed altre facoltative. Per i prodotti ortofrutticoli, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti riguardanti le norme di qualità.
In base a tali norme, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti indicazioni:
- identificazione dell'imballatore e/o speditore;
- natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà;
- origine del prodotto [paese (Stato) d'origine ed eventualmente zona di produzione];
- caratteristiche commerciali (categoria e calibro);
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo).
30 maggio 2006
Ho trovato infatti alcune bottiglie con la loro certificazione. In altri casi ho individuata alcune bottiglie con evidente presenza di morchia. E' tutto regolare?
(Risposta)
Per contattare l'IS.ME.CERT., Istituto Mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare, organismo di certificazione della DOP Olio Extra Vergine d'Oliva "Penisola Sorrentina", può scrivere ai seguenti indirizzi: -IS.ME.CERT. - Centro Direzionale di Napoli, isola G1 - 80143 Napoli; info@ismecert.it; oppure telefonare al numero 081 7879789 ( Fax 081 6040176 ).
Inoltre la valutazione del sedimento di un olio richiederebbe, per una definizione esatta della natura dello stesso, un esame specifico dell'olio in questione. È comunque da tener presente che la natura chimico-fisica del prodotto lo rende soggetto a variazioni di temperatura modificandone anche l'aspetto visivo. Quindi, la risposta al suo quesito non è semplice senza vedere l'olio. Di seguito si elencano alcune cause che possono determinare la comparsa di sostanze in sospensione nell'olio di oliva:
- basse temperature; le basse temperature presenti nei locali di detenzione dell'olio possono determinare nell'olio di oliva la comparsa di granuli. Già temperature di 7/8° C sono sufficienti a fare comparire i primi aggregati. Da un punto di vista qualitativo la qualità dell'olio non viene modificata dalla loro comparsa.
- mancanza della filtrazione; l'olio non filtrato si presenta "velato" a causa dell'emulsione olio-acqua, con possibile formazione di un sedimento di colore scuro alla base delle bottiglie;
- cattiva manutenzione/funzionamento dei macchinari utilizzati per l'estrazione dell'olio (in particolare della centrifuga); centrifughe sporche o mal funzionanti possono causare la presenza di morchia nell'olio che tende progressivamente a depositarsi sul fondo.
Non avendo visto l'olio in questione non è possibile determinare la causa della "posa", né è possibile esprimere un giudizio sull'idoneità al consumo alimentare dell'olio stesso.
Probabilmente il fenomeno potrebbe essere ascrivibile ad una o alla interazione delle tre situazioni sopra esposte, anche se non si possono escludere altre cause di origine diversa.
26 maggio 2006
Allo stesso modo dalla diluizione, con acqua gassata o non gassata, dello "sciroppo di orzata" definito all'articolo 2 della legge suddetta, si ottiene la bevanda analcolica "orzata", come previsto all'articolo 9.
Ciò premesso, si precisa, infine che ai sensi dell'allegato XII del Decreto Ministeriale 209/96, gli additivi E 473 (esteri di saccarosio degli acidi grassi) ed E 474 (Sucrogliceridi), possono essere utilizzati, nella dose massima di 5 g/Kg, nelle bevande analcoliche al cocco e alla mandorla.
(Antonio Iaderosa, dirigente Ufficio II/T-Icrf)
il servizio è attivo cosa vuole sapere ? Tenga presente che le domande debbono essere di pertinenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Una scheda dell'Icrf la può trovare nella pagina di apertura della rubrica "L'esperto risponde".
La redazione
31 luglio 2006
Quali sono i limiti che lo richiedono e dove si richiede?
In particolare, si tratta di prodotti di gastronomia surgelata
Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente, saluti
Tiziana De Rosa (Risposta)
Pertanto le preparazioni cui fa riferimento la presente domanda non necessitano di bollo sanitario.
26 maggio 2006
SE E' COSI' COSA BISOGNA FARE PER STARE A NORMA???
GRAZIE (Risposta)
La violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater comportano, a carico degli esercenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
Dette disposizioni sono dettate da evidenti ragioni di tutela del consumatore, al quale si intende garantire una diretta ed efficace informazione sulla qualità e sulla provenienza dell'olio. Tale norma, pertanto, obbliga all'utilizzo di contenitori etichettati conformemente alla vigente legislazione, con la sola esclusione delle fasi di preparazione e manipolazione dei prodotti alimentari. Questo esclude, quindi, la possibilità di utilizzare le cosiddette "oliere" o altri contenitori riempiti direttamente dall'esercente, sia pure muniti delle indicazioni fornite dal produttore.
(dr.Paolo Tolomei, ICQ/2T)
23 maggio 2007
grazie. (Risposta)
Temperature nei locali anche di 7/8° C sono sufficienti a fare comparire i primi aggregati nelle bottiglie di olio extra vergine di oliva. Da un punto di vista qualitativo, la loro comparsa non modifica la qualità dell'olio.
La velatura dell'olio è invece causata dall'emulsione olio-acqua che si forma naturalmente durante il processo di estrazione e permane anche dopo il passaggio attraverso il separatore centrifugo verticale. L'olio imbottigliato leggermente torbido, ottenuto mediante un paio di travasi e senza filtrazione, può incorrere nella formazione di un sedimento di colore scuro, generalmente detto "posa", nonché, nella peggiore delle ipotesi ed in particolari condizioni, acquisire il difetto di "morchia".
In merito alla commestibilità del prodotto, occorrerebbe procedere all'analisi chimica ed organolettica dello stesso.
(dott. Paolo Tolomei ICQ 2T)
20 settembre 2007
(Risposta)
"....In mancanza di una definizione nel Codice alimentare della FAO e dell'OMS, taluni atti comunitari, pur non essendo intesi ad armonizzare tale materia, contengono tuttavia indicazioni dalle quali risulta che il termine caviale designa esclusivamente le uova di storione, mentre gli altri prodotti vengono designati con il termine "succedanei del caviale" (Reg. del Consiglio CEE n. 3529/87 del 23 novembre 1987 che modifica l'All. VI del Reg. CEE n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, e l'allegato del Reg. CEE n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 336 del 26.11.87, pag. 3) e il Reg. CEE 2472/90 (vedi nota 8) - codice della nomenclatura combinata: 1604 30)...."
Nel caso in esame si fa riferimento ad un prodotto derivato dal caviale ("crema di caviale"), non ad un "caviale" tal quale; pertanto per verificare la correttezza dell'etichettatura sarebbe necessario avere l'etichetta completa del prodotto.
volevo sapere come deve fare un piccolo produttore di olio a vendere il proprio prodotto. In particolare quali sono gli accorgimenti per poter depositare l'olio in un proprio locale e non al frantoio, e quale è la situazione dell'olio sfuso dopo la sentenza del TAR della liguria. Grazie per la cortese attenzione. (Risposta)
26 maggio 2006
A mero titolo di informazione si rappresentano alcune considerazioni che chiariscono quanto disposto dal citato decreto. Il carico ai fini della tracciabilità presso le macellerie può essere rappresentato dal cartello esposto sul banco che garantisce la correlazione tra l'animale e i tagli anatomici posti in vendita. Per le mezzene in cella frigo, le informazioni obbligatorie sono indicate dalla documentazione apposta dal macello di provenienza con il sistema di codice a barre, riportate tra l'altro anche sui documenti di accompagnamento della carne. All'esaurimento dei tagli anatomici lo scarico è rappresentato dall'archiviazione dei cartelli indicativi la cui merce è stata totalmente venduta.
26 maggio 2006
Ringrazio (Risposta)
Le mense scolastiche che preparano menù biologici, cioè quelle che si sottopongono alla certificazione di un Organismo di Controllo autorizzato, possono trattare prodotti biologici sfusi (frutta, verdura, ecc.).
Tali prodotti, comunque, debbono essere contenuti in imballaggi ben identificati in modo da non creare confusione con i prodotti convenzionali.
Invece, le mense scolastiche non assoggettate alla certificazione di un Organismo di Controllo autorizzato, che utilizzano nelle loro preparazioni prodotti biologici, non possono preparare menù biologici e i prodotti biologici che utilizzano sono solo quelli preconfezionati ed etichettati dal produttore.
Questi ultimi imballaggi, in etichetta, devono riportare le indicazioni obbligatorie di carattere generale (D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992).
Ogni tipologia di prodotto deve poi rispondere alla specifica normativa che per l'ortofrutta, citata nel quesito, si deve considerare il Regolamento (CE) n. 1148/2001, nonché il Regolamento (CE) n. 2200/96 e successive modificazioni.
I prodotti biologici, infine, devono riportare le indicazioni relative al Regolamento (CEE) n. 2092/91, artt. 5 e 10, nonché al D.M. n. 220/95.
( ICQ 2T, dott. Paolo Tolomei)
28 agosto 2007
Decreto legislativo 109/92 e successive modificazioni che concerne l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Il Regolamento CE 2597/97 del 18/12/1997 inerente disposizioni complementari dell'OCM settore latte e dei prodotti lattiero caseari per quanto riguarda il latte alimentare.
In particolare l'articolo 3, comma 2, di questa ultima norma definisce cos'è un "latte a ridotto contenuto di lattosio"; si prevede inoltre che sull'imballaggio siano riportate in maniera chiara e leggibile la modificazione che ha subito il latte e la relativa tabella nutrizionale (come previsto dal Decreto Legislativo n.77/93 e succ. mod.)
Si ricorda infine che, allo stato attuale, non è prevista una normativa di carattere generale sull'etichettatura degli alimenti delattosati: pertanto è necessario individuare esattamente la specifica tipologia di prodotto che si vuole commercializzare.
(dott.Paolo Tolomei ICQ 2t)
26 settembre 2007
3) Sono tenuto ad inserire in etichetta logo per il riciclo del vetro con accanto le iniziali "VE" ? (Risposta)
26 maggio 2006
-
4.03.10 RAI DUE
TG2
800 - 105166
Informazioni sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali Inps.
Utili informazioni anche per i consumatori.





Le conserve prodotte devono rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 428/1975 e successive modificazioni e/o del D.M. 23 settembre 2005, nonché recare in etichetta le indicazioni previste dalle sopra citate norme e da quelle previste dal D.Lgs. n. 109/1992 e successive modificazioni.
( ICQ 2T- dott. Paolo Tolomei)
27 agosto 2007