A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.
L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.
La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.
2)gentile Esperto, vorrei delle informazioni dettagliate sulla certificazione dell'ortofrutta; quale certificazione è obbligatoria per la G.D.O. e quale per i mercati all'ingrosso? ringrazio anticipatamente (Risposta)
Per quanto concerne invece la richiesta di notizie sulla certificazione per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è necessario che vengano forniti ulteriori e più dettagliati elementi in ordine alla problematica evidenziata.
(dott. Paolo Tolomei ICQ-2T)
20 settembre 2007
avevo bisogno della seguente informazione: dobbiamo commercializzare del vino (non è un vino DOC) in bottiglia, acquistando il vino sfuso da una cantina e in seguito portarlo in un'altra cantina (nella stessa zona) per la successiva lavorazione e l'imbottigliamento. Le bottiglie, etichettate, chiuse in cartoni e palletizzate, verrebbero poi stoccate presso ns. deposito adibito allo scopo. Che procedura dobbiamo seguire per la corretta etichettatura delle bottiglie? (mi riferisco al Disciplinare di zona?). Inoltre, soprattutto, occorrono particolari permessi per lo stoccaggio dei cartoni di vino presso un deposito e la successiva distribuzione?
In attesa di una sua cortese risposta, porgo frattanto vive cordialità. Grazie. (Risposta)
Inoltre possono essere riportate indicazioni facoltative quali un marchio, nome e indirizzo di un partecipante al circuito commerciale, tipo di prodotto, colore.
Nel caso di un vino IGT esiste un disciplinare e pertanto, a tale disposto ci deve riferire anche per quanto concerne talune indicazioni aggiuntive che possono essere riportate nella designazione e presentazione del prodotto; in generale l’imbottigliamento dei vini ad IGT è consentito fuori zona di produzione.
Il deposito per la commercializzazione all'ingrosso dei vini imbottigliati, qualora non annesso o appartenente ad una cantina che effettua una manipolazione del prodotto, deve possedere i prescritti requisiti igienico-sanitari (ai sensi dell'art. 2 della Legge 26 aprile 1962, n. 283, competenza della azienda USL).
Più particolari informazioni sull'etichettatura dei vini possono essere reperite all'interno del sito web di questo Ministero (www.politicheagricole.it), alla sezione "prodotti agroalimentari - vitivinicolo - vino - elenco della normativa".
Di seguito si riportano le principali disposizioni, comunitarie e nazionali, che regolano l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli:
- Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17.05.1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento CE n. 753/2002 della Commissione del 29.04.2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/99 del Consiglio, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di alcuni prodotti vitivinicoli;
- Decreto Ministeriale 3 luglio 2003, concernente disposizioni nazionali applicative del Regolamento C 753/2002;
- Decreto Ministeriale 29.07.2004, recante disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti;
- Legge 10.02.1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
- Legge 20.02.2006, n. 82 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino;
-Decreto legislativo 27.01.1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.»
Il Direttore dell'Ufficio
(dr. Paolo Tolomei)
Ringrazio anticipatamente. (Risposta)
(URP/Ufficio II/T)
12 ottobre 2006
La semplice apposizione del logo in etichetta (si tenga conto che il logo oltre al disegno di un uccello presenta la scritta "Riserva Naturale Orientata - Vallone Piano della Corte") potrebbe generare problemi di incompatibilità con la vigente normativa in tema di etichettatura di olio di oliva extra vergine biologico? Ringrazio anticipatamente. (Risposta)
(ICRF- Uff. II/T)
26 ottobre 2006
- art. 6 comma 2 del Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo all'etichettatura dell'olio d'oliva (non trovando applicazione gli altri articoli nel caso di "condimenti aromatizzati");
- D.Lgs. 109/92 del 27 gennaio 1992, attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modifiche ed integrazioni.
Per le indicazioni da riportare in etichetta facenti riferimento al "metodo di produzione dell'agricoltura biologica", dovrà contattare il suo "Organismo di Certificazione" per l'approvazione e l'autorizzazione alla stampa delle etichette medesime.
(ICRF/ 2T)
10 novembre 2006
La vendita di vini allo stato sfuso presso esercizi di vendita al dettaglio è consentita con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 16, punti 1, 2 - lettere a) ed e) e 4, del D.lgs n. 109/92, così come sostituito dall'art. 13 del D.lgs n. 181/2003. In particolare, ai sensi delle citate disposizioni, i prodotti in vendita allo stato sfuso devono essere muniti di apposito cartello recante la denominazione di vendita (ad esempio "vino da tavola rosso") ed il titolo alcolometrico volumico effettivo (o grado alcolico, espresso in % in volume), applicato ai recipienti che li contengono; nel caso di vendita per spillatura tale cartello deve essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
Si fa anche presente che ogni operatore che effettui o faccia effettuare il trasporto di vini allo stato sfuso (cioè in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri) deve emettere apposito "documento di accompagnamento" (art. 3 del regolamento CE n. 884/2001). Non sono invece soggetti a tale obbligo i trasporti di vino in recipienti di volume nominale fino a 5 litri regolarmente chiusi ed etichettati (con indicazione dell'imbottigliatore) e quelli effettuati da privati, per il consumo familiare del destinatario, per quantitativi non eccedenti i 30 litri (art. 4, reg. CE n. 884/2001).
Inoltre, gli operatori che detengono prodotti vitivinicoli per la loro attività professionale o commerciale sono soggetti all'obbligo della tenuta di appositi registri di carico e scarico ed eventualmente di registri di imbottigliamento (art. 11 e seguenti del reg. CE n. 884/2001), da vidimare presso l'Ufficio dell'ICRF competente per territorio. Sono esonerati da tale obbligo i rivenditori al minuto (cioé coloro che effettuano vendite di vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 60 litri, con cessioni singole non superiori a 3 ettolitri, purché nello stesso esercizio non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo quello condizionato in recipienti fino a 5 litri, art. 1 del D.M. n. 768/1994) ed i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto.
(ICRF/ Ufficio II/T)
20 ottobre 2006
Grazie per l'attenzione.
Distinti saluti.
(Risposta)
La provola è un formaggio a pasta filata, generico, a breve o media stagionatura. È ottenuta con latte vaccino, ovvero può essere prodotta con latte di altre specie, in questi casi nella denominazione di vendita è obbligatorio indicare la specie dell'animale dalla quale proviene il latte utilizzato.
Lo strato di paraffina può essere utilizzato per i formaggi a crosta non edibile, anche per il caso segnalato, al fine di proteggerli durante il trasporto e conferirgli un aspetto brillante.
(dott. Paolo Tolomei ICQ 2T)
17 settembre 2007
lavoro per una società irlandese produttrice di alghe da utilizzarsi in agricoltura come fertilizzanti.
Recentemente l'impiego di alghe è stato disciplinato dal D.Leg. 217/2006, in cui i prodotti a base di alghe per essere cosniderati fertilizzanti devono avere determinati titoli in Ne, ecc.
Vorrei sapere quali sono le metodologie di analisi considerate ufficiali dal Ministero per poter determinare suddetti titoli.
(Risposta)
Vengono riportati i riferimenti delle Gazzette Ufficiali Italiane e dei Regolamenti CEE relativi ai metodi di analisi per i fertilizzanti :
1. Titolo in ossido di potassio (K2O):
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15/01/04, 2° serie speciale, n. 4, metodo 4.1
- Regolamento CE n. 2003 del 13/10/2003, Allegato IV, Metodo 4.1
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 05/08/1986 n. 180, DM 24/03/86, Metodo F1
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/05/2003 n. 116, DM 8/05/2003, Suppl. n. 8
2. Titolo in azoto organico:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5/08/1986 n.180, DM 24/03/1986, Metodo D1
3. Titolo in Carbonio Organico:
- Gazzetta Ufficiale del 26/01/01 n. 21, DM 21/12/2000, Suppl. n. 6
- Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 276/01/2001 n. 21, DM 21/12/2000, Suppl. n. 6
4. Ph:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19/09/02 n. 220, DM 17/06/02, Suppl. n. 7
5. Determinazione della salinità:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19/09/02 n. 220, DM 17/06/02, Suppl. n. 7
6. Titolo in boro:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15/01/2004, 2° serie Speciale, n. 4, Metodo 9.5
- Regolamento CE n. 2003 del 13/10/2003,Allegato IV, Metodo 9.5
- Gazzetta Ufficiale del 15/01/2004, 2° serie Speciale, n. 4, Metodo 10.5
- Regolamento CE n. 2003 del 13/10/2003, Allegato IV, Metodo 10.5
- Gazzetta Ufficiale del 05/08/1986 n. 180, DM 24/03/1986, Metodo M
(ICQ 2T /Mipaaf)
22 gennaio 2008
(Icrf)
1° agosto 2006
(Risposta)
L'Allegato III del suddetto D.M. riporta l'elenco dei coloranti ammessi, fra i quali figura il "carbone vegetale E 153".
Tale colorante può essere impiegato "quanto basta" in tutti i prodotti alimentari riportati nell'allegato VII, Parte 2 ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui all'allegato IV. Nell'allegato V inoltre vengono riportati i prodotti alimentari cui è consentito aggiungere solo determinate sostanze coloranti ed in particolare il "formaggio Morbier" può essere colorato solo con E 153.
Per quanto riguarda la legislazione concernente i prodotti a base di funghi, se si intendono i funghi secchi ed i funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati la legislazione di riferimento è il D.P.R. 14/07/1995, n° 376 (vedi art. 10 comma 4) ed il D.M. 9/10/1998; per i prodotti a base di tartufi tipo tartufi conservati (lavati, pelati, pezzi di tartufo, tritume di tartufo, pelatura di tartufi) la legislazione di riferimento è la Legge n° 162 del 17/05/91 che modifica la Legge n° 752 del 16/12/1985.
A.Iaderosa - Ufficio II/T - ICRF
31 luglio 2006
Sentivo parlare alla televisione di una nuova normativa sull'etichettatura riguardante l'indicazione delle caratteristiche organolettiche obbligatorie.
Può darmi delle delucidazioni in merito?
Ringraziandola anticipatamente, invio cordiali saluti.
(Risposta)
In particolare, la lettera c) dell'articolo richiamato prevede che le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d'analisi previsto dal Regolamento (CEE) n. 2568/91.
Tuttavia è da precisare che sarà possibile applicare l'art. 5 lettera c) a partire dal 1° luglio 2008.
A.Iaderosa - ICRF - Uff.II/T
27 luglio 2006
grazie! Cristina (Risposta)
Si fa presente che le problematiche rappresentate interessando aspetti sia di natura igienico sanitaria, paesaggistica, nonché storico architettonici, esulano dalle competenze di questo Ispettorato.
(dott. Paolo Tolomei- ICQ 2T)
1° Agosto 2007
Sicuro di una vostra cordiale risposta cordialmente saluta (Risposta)
- Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva ( in particolare gli artt. 4 e 9);
- Decreto Ministeriale 4 giugno 2004, attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
- Circolare Ispettorato Centrale Repressione Frodi n. 22167 pos. 23/1 del 16 giugno 2004, modalità operative dei controlli per l'attuazione delle disposizioni nazionali relative alla norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
- Circolare Ispettorato Centrale Repressione Frodi n. 23611 pos. 23/1 del 11 ottobre 2004.
Rimandando all'analisi attenta della citata normativa, si forniscono di seguito alcune indicazioni.
L'impresa che vuole confezionare l'olio extra vergine d'oliva con l'indicazione dell'origine nazionale deve:
- essere preventivamente riconosciuta dalla preposta autorità regionale, per farsi attribuire il codice alfanumerico di identificazione da riportarsi in etichetta. Per potere acquisire il riconoscimento si dovrà specificare e quantificare le strutture coinvolte nel processo di produzione del prodotto "italiano" e dimostrare che:
- si dispone di impianti di condizionamento;
- ci si impegna a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti; - si dispone di un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare la
provenienza degli oli che recano una designazione di origine.
In pratica l'impresa riconosciuta dovrà quindi:
- detenere uno specifico registro di carico e scarico;
- inviare i riepiloghi semestrali all'Ispettorato centrale repressione frodi competente ( di Roma nel suo caso) ;
- indicare sul recipiente di magazzino il prodotto contenutovi;
- indicare sui documenti per la movimentazione dell'olio anche la designazione dell'origine.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Si deve detenere uno specifico registro di carico e scarico per ogni stabilimento e deposito, conforme al modello riportato nella circolare 22167 del 16 giugno 2004, nel quale annotare i movimenti per ogni tipo di olio di cui si intende dichiarare l'origine. In base alla stessa, i depositi tenuti all'obbligo della tenuta del registro sono esclusivamente quelli non annessi agli stabilimenti di confezionamento e che movimentano l'olio sfuso.
Il registro, che deve essere conforme al modello riportato nella circolare richiamata, deve essere composto da non oltre a 50 fogli fissi, o da schede contabili mobili, da compilarsi a mano o da non oltre 200 fogli da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
I fogli dovranno essere preventivamente numerati e vidimati prima dell'uso dall'Ispettorato, il quale procederà preventivamente alla verifica che tutti i fogli siano stati numerati e che il frontespizio rechi le indicazioni previste dalla circolare stessa.
Le annotazioni potranno essere effettuate entro il terzo giorno successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, in base di altri documenti giustificativi.
RIEPILOGHI SEMESTRALI
Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, si dovrà inviare all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente conforme al modello riportato nella circolare 22167 del 16 giugno 2004.
RECIPIENTI DI MAGAZZIONO
Su questi dovranno essere riportati, oltre alla categoria dell'olio di oliva, anche l'indicazione dell'origine in maniera chiara e leggibile.
DOCUMENTI DI MOVIMENTAZIONE DEGLI OLI
I documenti per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantità dell'olio, data di emissione, nominativo ed indirizzo dello speditore e del destinatario, devono riportare anche la designazione dell'origine.
Antonio IADEROSA
Ufficio II/T - ICRF-
Roma 19 luglio 2006
Dirigo una testata online che si occupa di Vino e vorrei approfondire il tema dell'etichettatura del vino. In particolare, vorrei sapere da lei dove poter scaricare la normativa vigente in tema di etichettatura del vino e se, a suo giudizio, ritiene che la normativa attuale consenta forme di autocertificazione. Mi riferisco in particolare all'indicazione in etichetta di informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatoriamente previste.
Grazie in anticipo per la cortesia con la quale vorrà rispondermi.
I migliori saluti.
Filippo Ronco
TigullioVino.it (Risposta)
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
La normativa nazionale vigente in materia di etichettatura dei vini (le disposizioni principali specifiche per i vini sono contenute nella L. n. 164/92, nel DM 3 luglio 2003 e nella L. n. 82/2006) è scaricabile da:
http://www.gazzettaufficiale.it/ ovvero da http://www.italgiure.giustizia.it/ (espletando, in entrambi i casi, l'apposita procedura di registrazione).
Per quanto riguarda i vini diversi dai vini spumanti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 753/2002, è previsto che gli organismi di controllo possono esigere la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.
Per quanto riguarda i vini spumanti, sono previste disposizioni analoghe nell'Allegato VIII, Sez. C., par. 2, al regolamento (CE) n. 1493/99.
Pertanto, per le indicazioni in questione, vale il principio che qualora l'interessato non riesca a provarne l'esattezza, le stesse devono ritenersi non veritiere.
L'Autorità competente, in tal senso, può richiedere informazioni e documentazioni all'interessato, nonché compiere indagini ed acquisire pareri affinché sia assicurata una prova, cioè almeno una circostanza oggettiva, verificabile e qualificata, della veridicità delle dichiarazioni riportate in etichetta.
( UCQ 2T -dott. Paolo Tolomei)
Roma 28 agosto 2007
In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti
(Risposta)
( Ufficio II/T - ICRF)
Roma 11 luglio 2006
-registro sostanze zuccherine,
-registro burro
-registro alcool e accise
Grazie e cordiali saluti (Risposta)
normativa di riferimento.
- Sostanze zuccherine: art. 28 della L. 20/02/2006, n. 82; art. 15 del Reg. (CE) n. 884/2001 del 24/04/2001, per quanto riguarda l'impiego di saccarosio da parte di detentori di prodotti vitivinicoli soggetti alla tenuta dei registri di cui all'art. 11 dello stesso regolamento.
- Burro: Reg. (CE) n. 1898/2005 del 9 novembre 2005 (in sostituzione dei precedenti regg. 2571/97 e 429/90) e relativi DD.MM. di applicazione del 7 aprile 2006, in parte pubblicati (G.U.R.I. n. 138 del 16/06/2006 e n. 140 del 19/06/2006), in parte in corso di pubblicazione.
- Alcool e accise: si precisa che la specifica competenza in materia è in capo all'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it), tramite gli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) che operano a livello periferico; per l'impiego di alcoli e acqueviti di vino da parte di detentori di prodotti vitivinicoli soggetti alla tenuta di registri di cui al citato art. 11 del Reg. (CE) n. 884/2001 vige l'art. 15 dello stesso regolamento.
Il Dirigente dell'Ufficio II/T
Roma 11 luglio 2006
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva;
- Regolamento (CE) 865/2004 , relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68; (in particolare l’allegato I per le denominazioni di vendita da riportare in etichetta, per altro già richiamate nel regolamento di cui al punto precedente );
- L. 27 gennaio 1968, n. 35 norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi ( in particolare l’art. 7 come modificato dall’art. 26 del D. Lgs. 109/92 per quello che concerne la gamma delle quantità nominali unitarie delle confezioni).
In attesa porgo cordiali saluti. (Risposta)
Al riguardo, premesso che nella nota di cui sopra, il prodotto alimentare non risulta dettagliatamente descritto nella sua composizione e natura, si ritiene di seguito riportare, per le voci interessate, quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Dalla lettura dell'allegato XI al D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, risulta che l'impiego del "benzoato di sodio" non è previsto per i "preparati alimentari a base di frutta e ortaggi comprese le salse a base di frutta, ad esclusione di puree, spuma, composta, insalate e prodotti simili in recipienti".
E' invece ammesso l'impiego dell'additivo in questione, singolarmente o in combinazione con: acido sorbico, sorbati di potassio, di calcio ed acido benzoico, in "ortaggi sottaceto, in salamoia o sott'olio (escluse le olive)", nella dose massima di 2000 mg/kg o mg/l, così come riportata all'allegato del suddetto decreto.
(Icrf -Ufficio II/T)
(Risposta)
Ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento comunitario, quando i prodotti sono offerti in imballaggi preconfezionati, dovrà essere indicato anche il peso netto e l'identificazione dell'imballatore e/o speditore, le caratteristiche commerciali, il peso netto (o il numero dei singoli pezzi), nonché l'indicazione dell'eventuale utilizzo di sostanze chimiche per trattamenti post raccolta (agenti di rivestimento, conservanti ecc.).
Con Decreto (MIPAF) 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2005, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
Le disposizioni in materia di controllo e di sanzioni sono quelle contenute nel D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306 ed attribuite per competenza alle singole Regioni.
21 giugno 2006
-
4.03.10 RAI DUE
TG2
800 - 105166
Informazioni sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali Inps.
Utili informazioni anche per i consumatori.





A tutt’oggi non è ancora stato emanato il decreto che stabilisce le modalità di tenuta dei registri, mediante supporto informatico, ai sensi del comma 4, dell’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006 n. 82.
Ciononostante, si precisa che tale modalità non è preclusa alle ditte interessate, purché le operazioni di introduzione ed estrazione vengano riportate a stampa su fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell’uso, dal Comune competente in base al luogo di detenzione: all’atto in cui si verificano, nel caso di produttori, importatori e grossisti e, giornalmente, nel caso degli utilizzatori.
(Paolo Tolomei - ICQ 2T)
13 giugno 2007