A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.
L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.
La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.
sono un produttore di olive da olio. Attualmente le porto ad un frantoio della mia zona per ottenerne l'olio. Vorrei sapere l'iter da seguire per imbottigliare e vendere quest'olio con una mia etichetta.
Grazie e complimenti per l'ottima iniziativa!!!
Sergio (Risposta)
(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)
28 febbraio 2007
- l'apertura di una posizione IVA presso il competente Ufficio delle entrate;
- l'iscrizione nel Registro ditte presso la Camera di commercio competente per territorio;
- l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria, per i locali destinati al deposito e commercio dei prodotti alimentari, dalla competente Azienda USL.
Presso i sopra citati enti potranno essere acquisite notizie più specifiche al riguardo.
L'attività commerciale dei prodotti alimentari è altresì regolata, in via generale, da quanto disposto dal D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e, per quanto concerne le aziende agricole, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001. Più precise indicazioni al riguardo potranno essere fornite dalla locale Camera di commercio.
( Paolo Tolomei ICQ 2T)
13 giugno 2007
In proposito si fa presente che tale quesito esula dalle competenze di questo Ispettorato.
(ICQ 2T)
1° Agosto 2007
(Risposta)
¢ ortofrutticoli freschi (Decr. MiPAF 1/8/2005),
¢ latte fresco (Decr. Mi.A.P. 27/5/2004),
¢ uova fresche (Decr. MiPAF) 4/3/2005),
¢ carni bovine (Reg. 1760/2000/CE),
¢ carni avicole (Circ. Min. Salute 26/8/2005 e Circ. Min. Salute 10/10/2005 e successive modifiche),
¢ miele (D.Lgs. n. 179 del 21/5/2004, modificato dalla legge n. 81 dell'11/3/2006 art. 2/bis).
In generale, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei prodotti alimentari è previsto dall'art. 1/bis del Decreto legislativo 157/2004, il quale prevede l'emanazione, entro sei mesi a partire dalla sua entrata in vigore, di decreti ministeriali di concerto tra il Mipaaf ed il Map.
In tal senso, con decreto interministeriale del 17 febbraio 2006 sono state adottate disposizioni circa l'indicazione del luogo di origine per la passata di pomodoro. In particolare l'art. 1 del citato decreto prevede che nell'etichettatura della passata di pomodoro deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato. Il riferimento può essere realizzato indicando:
a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure;
b) lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato coltivato.
Si fa presente, altresì, che sono in esame modifiche al citato decreto legislativo tendenti ad eliminare l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari in quanto ritenuta a livello comunitario, una limitazione al libero scambio delle merci tra i paesi della Ue.
Grazie (Risposta)
Per quanto concerne invece la dicitura "Pasta artigianale", da riportarsi eventualmente in etichetta, si riporta quanto contenuto nella Circolare 10 novembre 2003, n. 168 del Ministero delle Attività Produttive: "la presenza di una struttura organizzativa tipicamente artigianale e/o familiare è caratterizzata dal basso numero di addetti e soprattutto dall'incidenza dell'apporto umano e personale nella produzione. Questo aspetto concerne, ovviamente ed unicamente, le caratteristiche dell'azienda. Pertanto non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualità. L'azienda artigianale non può cioè trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti".
(dott. Paolo Tolomei ICQ-2T)
20 settembre 2007
(ICQ 2T)
17 settembre 2007
un'azienda cliente opera nel campo del commercio all'ingrosso di alimenti vari ed è obbligata alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine.
Durante la stampa del registro, su fogli numerati e vidimati dal comune ove l'azienda ha sede, una pagina del citato registro è stata accidentalmente distrutta.
La stampa delle registrazioni è ripresa in modo consequenziale dall pagina successiva.
Quale è il comportamento da tenere per evitare sanzioni o more in capo all'azienda?
Vi ringraziamo per la disponibilità. (Risposta)
Pertanto è opportuno che venga data tempestiva comunicazione del fatto accidentale occorso, al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ex ICRF), comunicando altresì gli estremi della documentazione commerciale giustificativa di eventuali annotazioni ivi registrate.
Gli indirizzi degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale possono essere prontamente reperiti tramite il sito (www.politicheagricole.it) seguendo il percorso "Il Ministero - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari".»
Il Direttore dell'Ufficio
(dr. Paolo Tolomei)
all`analisi chimica, è obbligatorio il panel test, per poter classificare l'olio "vergine" o "extra vergine". Vi ringrazio anticipatamente
(Risposta)
1. possedere le caratteristiche chimiche ed organolettiche previste dal Reg. (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, e successive modifiche ed integrazioni;
2. corrispondere alle definizioni di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 865/2004 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del Reg. (CEE) n. 827/68.
Si fa presente che il regolamento richiamato al punto 1 non obbliga l'effettuazione né dell'analisi chimica né dell'analisi organolettica dell'olio. Tuttavia, poiché le indicazioni riportate in etichetta ricadono sotto la responsabilità del produttore, sarebbe opportuno verificare le esatte caratteristiche dell'olio da commercializzare, sia con l'analisi chimica che con l'analisi organolettica effettuata dal panel assaggiatori.
(ICRF 2T- Paolo Tolomei)
22 dicembre 2006
(Risposta)
- Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
- Decreto Ministeriale 4 giugno 2004, attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
- Circolare Ispettorato Centrale Repressione Frodi n. 22167 pos. 23/1 del 16 giugno 2004, modalità operative dei controlli per l'attuazione delle disposizioni nazionali relative alla norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002.
Rimandando ad un'attenta analisi della citata normativa, si fa presente quanto segue.
E' bene premettere che in base al regolamento citato l'indicazione "estratto a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive.
Il frantoio presso il quale molire le olive, per potere dichiarare che l'olio ottenuto è stato "estratto a freddo", dovrà preliminarmente avere provveduto a comunicare l'"inizio dell'attività" all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il territorio. Tale comunicazione dovrà essere fatta conformemente al decreto sopra citato (si evidenzia che tra gli elementi da riportare nella comunicazione dovrà essere indicato il sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato).
Il frantoio dovrà, quindi, rilasciare una dichiarazione attestante che l'olio è stato ottenuto da un impianto di cui alla comunicazione di inizio attività, nonché riportare l'indicazione "estratto a freddo" sui documenti commerciali di movimentazione dell'olio in questione.
Infine, si segnala che sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ( www.politicheagricole.it) nel settore "normativa" è possibile reperire la normativa citata.
(ICRF/2T)
13 dicembre 2006
Inoltre volevo sapere se è possibile vendere dolci prodotti con le mandorle di produzione propria, con l'aggiunta di zucchero e acqua. E' possibile e si necessitano di particolari autorizzazioni?
(Risposta)
L'olio d'oliva, per essere venduto al consumatore finale, deve essere adeguatamente confezionato in un contenitore dotato di chiusura che perde la sua integrità dopo la sua prima utilizzazione ed opportunamente etichettato. E' quindi vietato vendere al consumatore finale il prodotto alla stato sfuso.
In merito al complesso delle norme di riferimento in materia di etichettatura, è da precisare che queste rientrano nelle competenze di più Ministeri. Di seguito si elencano le principali disposizioni di riferimento:
- Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo all'etichettatura dell'olio d'oliva;
- D. Lgs. 109/92 del 27 gennaio 1992, attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 27 gennaio 1968, n. 35, Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare si segnala quella operata dall'art. 26 del D. Lgs 109/92 di cui al punto precedente riguardante le quantità nominali unitarie delle confezioni utilizzabili).
In merito al secondo quesito, si fa presente che il rilascio di eventuali autorizzazioni per la produzione e vendita di prodotti dolciari non rientra nelle competenze di questo Ispettorato.
(ICRF/2T)
13 dicembre 2006
Inoltre vorrei chiederLe se in un'eventuale etichetta è possibile mettere nell'idirizzo aziendale la dicitura ....parco nazionale del Pollino... in cui trovasi detta azienda . Grazie (Risposta)
In merito alla dicitura "Parco Nazionale del Pollino", si ritiene che questa non possa comparire in etichetta in quanto in contrasto con l'attuale normativa, dato che potrebbe rappresentare un marchio di 'qualità' legato ad un particolare territorio che si pone al di fuori del quadro previsto dal Reg. (CE) n. 510/06 in materia di DOP e IGP.
( dott. Paolo Tolomei ICQ 2T)
17 settembre 2007
la domanda riguarda l'etichettatura della pasta secca all'uovo di origine e produzione italiana.
E' consentito indicare in etichetta "prodotto e confezionato da n.di camera di commercio e rea", senza specificare l'indirizzo preciso dello stabilimento in cui la pasta viene lavorata? (Risposta)
(ICQ-2T dott. Paolo Tolomei)
28 agosto 2007
(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)
28 febbraio 2007
Soggiace a tale disposto pertanto anche il comparto ortofrutticolo.
(dott. Paolo Tolomei- Icq 2T)
26 luglio 2007
Il testo consolidato del regolamento precitato può essere reperito sul sito ufficiale dell'Unione europea al percorso di seguito indicato:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1991/R/01991R2568-20031101-it.pdf
( Icrf 2T) 22 novembre 2006
Collegandosi al sito ufficiale "www.politicheagricole.it" potranno essere reperite informazioni al riguardo, selezionando "settori agroalimentari - vitivinicolo - elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi aventi valore ufficiale anche ai fini dell'esportazione".
Inoltre sul web potranno essere ricercati ulteriori indirizzi con le parole chiave "vino analisi", ovvero consultando gli elenchi telefonici della provincia di residenza alla sezione laboratori di analisi/chimici.
(Icrf 2T) 22 novembre 2006
(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)
28 febbraio 2007
Grazie. (Risposta)
Per quanto concerne le altre diciture relative alla pubblicità ed alla presentazione del prodotto si fa riferimento in generale al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
( ICQ- 2T- dott. Paolo Tolomei)
29 agosto 2007
Pertanto, l'adozione del supporto informatico per la tenuta dei registri di carico e scarico del saccarosio del glucosio e dell'isoglucosio, allo stato attuale, non può trovare applicazione.
Si precisa che non è preclusa, alle ditte interessate, l'adozione di un sistema computerizzato di registrazione delle singole operazioni di introduzione ed estrazione, purché delle operazioni stesse sia effettuata la stampa, su fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dal Comune competente in base al luogo di detenzione:
- all'atto in cui si verificano, nel caso dei produttori, importatori e grossisti;
- giornalmente, nel caso degli utilizzatori.
(dott. Paolo Tolomei- ICQ 2T)
13 settembre 2007
-
4.03.10 RAI DUE
TG2
800 - 105166
Informazioni sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali Inps.
Utili informazioni anche per i consumatori.





In merito alle indicazioni da riportarsi in etichetta dell'olio di oliva, per quanto concerne le competenze in materia di etichettatura affidate a questo Ispettorato, si segnalano le seguenti norme:
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, "attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, "relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva", e successive modifiche e d integrazioni.
(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)
28 febbraio 2007