L'esperto risponde
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.


L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.

La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.

Domande:
Buongiorno,
sono un produttore di olive da olio. Attualmente le porto ad un frantoio della mia zona per ottenerne l'olio. Vorrei sapere l'iter da seguire per imbottigliare e vendere quest'olio con una mia etichetta.
Grazie e complimenti per l'ottima iniziativa!!!
Sergio
 (Risposta)
Gli adempimenti amministrativi cui attenersi per l'attività di confezionamento del prodotto in questione non rientrano tra le competenze dello scrivente Ispettorato. Per avere informazioni a riguardo, le consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio, per gli adempimenti cui sono tenute le imprese a qualsiasi titolo, e alla ASL, per gli aspetti igienico sanitari, competenti per il territorio.

In merito alle indicazioni da riportarsi in etichetta dell'olio di oliva, per quanto concerne le competenze in materia di etichettatura affidate a questo Ispettorato, si segnalano le seguenti norme:

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, "attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, "relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva", e successive modifiche e d integrazioni.


(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)


28 febbraio 2007
abbiamo una piccola produzione di asparagi, volevamo sapere cosa dobbiamo fare per intrapendere l'attività di confezionamento degli stessi sott'olio. (Risposta)
Gli adempimenti amministrativi cui attenersi per l'attività di confezionamento del prodotto in questione non rientrano tra le competenze dello scrivente Ispettorato. Per avere informazioni a riguardo, le consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio, per gli adempimenti cui sono tenute le imprese a qualsiasi titolo, e alla ASL, per gli aspetti igienico sanitari, competenti per il territorio.

(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)


28 febbraio 2007
VORREI SAPERE LE NORMATIVE RIGURDANTI L'APERTURA DI UN PUNTO VENDITA AL PUBBLICO DEI PROPI PRODOTTI DELL'AZIENDA AGRICOLA ED IN PARTE ACQUISTATI DA ALTRE. DISTINTI SALUTI (Risposta)
Il commercio di prodotti propri dell'azienda agricola ed acquistati dall'esterno presuppone:
- l'apertura di una posizione IVA presso il competente Ufficio delle entrate;
- l'iscrizione nel Registro ditte presso la Camera di commercio competente per territorio;
- l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria, per i locali destinati al deposito e commercio dei prodotti alimentari, dalla competente Azienda USL.
Presso i sopra citati enti potranno essere acquisite notizie più specifiche al riguardo.
L'attività commerciale dei prodotti alimentari è altresì regolata, in via generale, da quanto disposto dal D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e, per quanto concerne le aziende agricole, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001. Più precise indicazioni al riguardo potranno essere fornite dalla locale Camera di commercio.


( Paolo Tolomei ICQ 2T)
13 giugno 2007
VORREI SAPERE,A CHI POTREI RIVOLGERMI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI RITARDATO PAGAMENTO,OLTRE I 60 GIORNI DALLA CONSEGNA, DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI. DISTINTI SALUTI  (Risposta)
Si fa riferimento alla richiesta di informazioni concernente la problematica relativa al ritardato pagamento, oltre 60 giorni dalla consegna di prodotti ortofrutticoli.
In proposito si fa presente che tale quesito esula dalle competenze di questo Ispettorato.

(ICQ 2T)
1° Agosto 2007
Vorrei sapere per quando è prevista l'etichettatura di tutti i prodotti, riportante il paese di origine.
 (Risposta)
Riguardo la sua richiesta di notizie circa l'obbligo di indicare, nell'etichetta dei prodotti agroalimentari, la provenienza del prodotto segnaliamo che in Italia tale obbligo sussiste per i seguenti prodotti:
¢ ortofrutticoli freschi (Decr. MiPAF 1/8/2005),
¢ latte fresco (Decr. Mi.A.P. 27/5/2004),
¢ uova fresche (Decr. MiPAF) 4/3/2005),
¢ carni bovine (Reg. 1760/2000/CE),
¢ carni avicole (Circ. Min. Salute 26/8/2005 e Circ. Min. Salute 10/10/2005 e successive modifiche),
¢ miele (D.Lgs. n. 179 del 21/5/2004, modificato dalla legge n. 81 dell'11/3/2006 art. 2/bis).
In generale, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei prodotti alimentari è previsto dall'art. 1/bis del Decreto legislativo 157/2004, il quale prevede l'emanazione, entro sei mesi a partire dalla sua entrata in vigore, di decreti ministeriali di concerto tra il Mipaaf ed il Map.
In tal senso, con decreto interministeriale del 17 febbraio 2006 sono state adottate disposizioni circa l'indicazione del luogo di origine per la passata di pomodoro. In particolare l'art. 1 del citato decreto prevede che nell'etichettatura della passata di pomodoro deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato. Il riferimento può essere realizzato indicando:
a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure;
b) lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato coltivato.
Si fa presente, altresì, che sono in esame modifiche al citato decreto legislativo tendenti ad eliminare l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari in quanto ritenuta a livello comunitario, una limitazione al libero scambio delle merci tra i paesi della Ue.


essendo in procinto di attivare una produzione di pasta alimentare secca ,vorrei sapere quali sono i requisiti di prodotto e le condizioni dell'attività produttiva per denominare in etichetta tale pasta con il titolo di "Pasta artigianale".
Grazie
 (Risposta)
Al riguardo, si fa presente che il D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 187 "Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari", agli artt. 6, 7, ed 8 definisce le caratteristiche che devono possedere le diverse tipologie di paste alimentari secche, nonché le loro corrette denominazioni di vendita.
Per quanto concerne invece la dicitura "Pasta artigianale", da riportarsi eventualmente in etichetta, si riporta quanto contenuto nella Circolare 10 novembre 2003, n. 168 del Ministero delle Attività Produttive: "la presenza di una struttura organizzativa tipicamente artigianale e/o familiare è caratterizzata dal basso numero di addetti e soprattutto dall'incidenza dell'apporto umano e personale nella produzione. Questo aspetto concerne, ovviamente ed unicamente, le caratteristiche dell'azienda. Pertanto non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualità. L'azienda artigianale non può cioè trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti".


(dott. Paolo Tolomei ICQ-2T)
20 settembre 2007
gent.mo avrei bisogno di alcune delucidazioni. Io non faccio parte del mondo dell'agricoltura, ma un m io cliente vorrebbe aprire un frantoio oleario e mi chiedeva se ci sono dei vincoli per l'avviamento di tale attività.Ho sentito dire che esistono vincoli riguardanti l'estensione del terreno a disposizione e che per aprire un nuovo frantoio è necessario dimostrare che nella stessa area ne è stato chiuso un altro.E' così?qual'è la normativa di riferimento?La regione in cui si vorrebbe avviare il frantoio è la Calabria ed il terreno è di 9 ettari con la possibilità di acquistare altro terreno confinante.Aspetto notizie.Grazie (Risposta)
Le problematiche di cui al quesito non rientrano tra le competenze dello scrivente Ispettorato. Utili informazioni potranno essere acquisite presso il Comune e la ASL competenti per il territorio nonché presso la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Forestazione, Settore 2, Via San. Nicola n. 8 Galleria Mancuso, Catanzaro.

(ICQ 2T)
17 settembre 2007


Buonasera,
un'azienda cliente opera nel campo del commercio all'ingrosso di alimenti vari ed è obbligata alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine.
Durante la stampa del registro, su fogli numerati e vidimati dal comune ove l'azienda ha sede, una pagina del citato registro è stata accidentalmente distrutta.
La stampa delle registrazioni è ripresa in modo consequenziale dall pagina successiva.
Quale è il comportamento da tenere per evitare sanzioni o more in capo all'azienda?
Vi ringraziamo per la disponibilità.
 (Risposta)
Preliminarmente si fa presente che l' 28 della Legge n. 82/2006 prevede, tra l'altro, che i registri dello zucchero devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. La tenuta di tale registro ha la finalità di prevenire le frodi causate da un illecito commercio ed uso delle sostanze zuccherine.

Pertanto è opportuno che venga data tempestiva comunicazione del fatto accidentale occorso, al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ex ICRF), comunicando altresì gli estremi della documentazione commerciale giustificativa di eventuali annotazioni ivi registrate.

Gli indirizzi degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale possono essere prontamente reperiti tramite il sito (www.politicheagricole.it) seguendo il percorso "Il Ministero - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari".»

Il Direttore dell'Ufficio
(dr. Paolo Tolomei)
Sono un piccolo produttore di olio d`oliva. Vorrei sapere se, oltre
all`analisi chimica, è obbligatorio il panel test, per poter classificare l'olio "vergine" o "extra vergine". Vi ringrazio anticipatamente
 (Risposta)
Un olio per essere classificato come "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" deve:

1. possedere le caratteristiche chimiche ed organolettiche previste dal Reg. (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, e successive modifiche ed integrazioni;

2. corrispondere alle definizioni di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 865/2004 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del Reg. (CEE) n. 827/68.

Si fa presente che il regolamento richiamato al punto 1 non obbliga l'effettuazione né dell'analisi chimica né dell'analisi organolettica dell'olio. Tuttavia, poiché le indicazioni riportate in etichetta ricadono sotto la responsabilità del produttore, sarebbe opportuno verificare le esatte caratteristiche dell'olio da commercializzare, sia con l'analisi chimica che con l'analisi organolettica effettuata dal panel assaggiatori.


(ICRF 2T- Paolo Tolomei)
22 dicembre 2006
Ho intenzione di imbottigliare olio extravergine e riportare in etichetta la menzione "estratto a freddo". Cosa deve possedere, dal punto di vista amministrativo, l'oleificio presso cui andrò a molire le olive?

 (Risposta)
Le disposizioni di riferimento a cui attenersi per potere indicare "ESTRATTO A FREDDO" nell'etichettatura dell'olio extra vergine di oliva sono contenute nel:

- Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
- Decreto Ministeriale 4 giugno 2004, attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al Regolamento (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
- Circolare Ispettorato Centrale Repressione Frodi n. 22167 pos. 23/1 del 16 giugno 2004, modalità operative dei controlli per l'attuazione delle disposizioni nazionali relative alla norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002.

Rimandando ad un'attenta analisi della citata normativa, si fa presente quanto segue.
E' bene premettere che in base al regolamento citato l'indicazione "estratto a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive.
Il frantoio presso il quale molire le olive, per potere dichiarare che l'olio ottenuto è stato "estratto a freddo", dovrà preliminarmente avere provveduto a comunicare l'"inizio dell'attività" all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il territorio. Tale comunicazione dovrà essere fatta conformemente al decreto sopra citato (si evidenzia che tra gli elementi da riportare nella comunicazione dovrà essere indicato il sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato).
Il frantoio dovrà, quindi, rilasciare una dichiarazione attestante che l'olio è stato ottenuto da un impianto di cui alla comunicazione di inizio attività, nonché riportare l'indicazione "estratto a freddo" sui documenti commerciali di movimentazione dell'olio in questione.
Infine, si segnala che sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ( www.politicheagricole.it) nel settore "normativa" è possibile reperire la normativa citata.
(ICRF/2T)

13 dicembre 2006
Volevo sapere se come azienda agricola è possibile vendere il proprio olio extravergine d'oliva imbottigliato e quali sono le norme da rispettare per l'imbottigliamento e per l'etichettatura.

Inoltre volevo sapere se è possibile vendere dolci prodotti con le mandorle di produzione propria, con l'aggiunta di zucchero e acqua. E' possibile e si necessitano di particolari autorizzazioni?

 (Risposta)
L'azienda agricola può vendere l'olio extra vergine che produce, purchè in regola con le norme igienico sanitarie nonché in possesso delle autorizzazioni del caso.

L'olio d'oliva, per essere venduto al consumatore finale, deve essere adeguatamente confezionato in un contenitore dotato di chiusura che perde la sua integrità dopo la sua prima utilizzazione ed opportunamente etichettato. E' quindi vietato vendere al consumatore finale il prodotto alla stato sfuso.

In merito al complesso delle norme di riferimento in materia di etichettatura, è da precisare che queste rientrano nelle competenze di più Ministeri. Di seguito si elencano le principali disposizioni di riferimento:
- Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo all'etichettatura dell'olio d'oliva;
- D. Lgs. 109/92 del 27 gennaio 1992, attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge 27 gennaio 1968, n. 35, Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare si segnala quella operata dall'art. 26 del D. Lgs 109/92 di cui al punto precedente riguardante le quantità nominali unitarie delle confezioni utilizzabili).


In merito al secondo quesito, si fa presente che il rilascio di eventuali autorizzazioni per la produzione e vendita di prodotti dolciari non rientra nelle competenze di questo Ispettorato.
(ICRF/2T)

13 dicembre 2006
Gent.mo esperto sono proprietario di una piccola azienda agricola e produco circa 2000 litri di olio extravergine di oliva che vorrei vendere. Per il confezionamento,in lattine e/o bottiglie, mi servo di terzi, specializzati nel settore. Per la vendita c'è bisogno di comunicazioni ad enti e/o istituzioni e relativi permessi? Se si, quali?
Inoltre vorrei chiederLe se in un'eventuale etichetta è possibile mettere nell'idirizzo aziendale la dicitura ....parco nazionale del Pollino... in cui trovasi detta azienda . Grazie
 (Risposta)
Gli adempimenti amministrativi connessi con la vendita dell'olio d'oliva non rientrano nelle competenze dello scrivente Ispettorato. Per avere informazioni al riguardo, le consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio della sua provincia, per gli adempimenti cui sono tenute le imprese a qualsiasi titolo, e alla ASL competente per il territorio, per gli aspetti igienico sanitari. Anche le organizzazioni di categoria possono fornire utili indicazioni in proposito.

In merito alla dicitura "Parco Nazionale del Pollino", si ritiene che questa non possa comparire in etichetta in quanto in contrasto con l'attuale normativa, dato che potrebbe rappresentare un marchio di 'qualità' legato ad un particolare territorio che si pone al di fuori del quadro previsto dal Reg. (CE) n. 510/06 in materia di DOP e IGP.

( dott. Paolo Tolomei ICQ 2T)
17 settembre 2007
Buongiorno,
la domanda riguarda l'etichettatura della pasta secca all'uovo di origine e produzione italiana.
E' consentito indicare in etichetta "prodotto e confezionato da n.di camera di commercio e rea", senza specificare l'indirizzo preciso dello stabilimento in cui la pasta viene lavorata?
 (Risposta)
Si fa presente che le citate informazioni per il consumatore, da riportare in etichetta sono quelle previste dall'art. 3, c. 1, lettera f, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, in particolare, e successive modificazioni.

(ICQ-2T dott. Paolo Tolomei)
28 agosto 2007
A.O.28/11/2006 Tra qualche giorno la partita iva di mio padre sarà chiusa e ne sarà a perta una a mio nome. Avendo in magazzino dell'olio sfuso e dell'altro confezionato (nà lotto 3). Come ci comportiamo per l'attribuzione del numero di lotto. Ritengo che quello confezionato mantenga il proprio con tutte le diciture gà presenti in etichetta e quello sfuso quando sarà confezionato inizierà da n° lotto 1 oppure dal 4 ? Inoltre, il numero di lotto inizia da 1 spirando l'anno solare o deve seguire la cronologia naturale tenendo conto della campagna olearia di provenienza dell'olio (Es. un olio di campagna olearia 2005 arrivato a n° lotto 3 nel 2006, prenderà n° lotto 4 nel 2007 oppure n° 1? Anticipatamente ringrazio. (Risposta)
Il lotto è un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. E' obbligatorio riportare nell'etichettatura dell'olio di oliva "una dicitura" che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto in etichetta sotto la propria responsabilità. Il lotto in etichetta deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed essere preceduto dalla lettera «L». Fermo restando quanto sopra, potrà ricorrere al criterio che riterrà più opportuno per indicare il lotto in etichetta. Per completezza, occorre precisare che se il termine minimo di conservazione figura con la menzione almeno del giorno e del mese l’indicazione del lotto non è richiesta.

(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)


28 febbraio 2007


vorrei essere informata sulla nuova legislatura concernente la tracciabilita' nel settore ortofrutticolo. credo ci siano nuove norme a partire dal 2007. vi ringrazio anticipatamente (Risposta)
Si comunica che con il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è stato introdotto, tra l'altro, il quadro sanzionatorio per la mancata attuazione di quanto stabilità dal Reg. CE 178/2002 in tema di rintracciabilità dei prodotti alimentari.
Soggiace a tale disposto pertanto anche il comparto ortofrutticolo.

(dott. Paolo Tolomei- Icq 2T)
26 luglio 2007
E' possibile conoscere i metodi di analisi chimica per gli oli d'oliva?. Ringrazio e porgo distinti saluti (Risposta)
I metodi di analisi chimiche sono stati definiti dal Reg. (CEE) n. 2568/91 della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti, più volte modificato e integrato da una serie di regolamenti successivi.
Il testo consolidato del regolamento precitato può essere reperito sul sito ufficiale dell'Unione europea al percorso di seguito indicato:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1991/R/01991R2568-20031101-it.pdf
( Icrf 2T) 22 novembre 2006

Le scrivo per chiederle come posso individuare un centro dove far analizzare il vino fatto in casa. La ringrazio in anticipo per la sua gentilezza.  (Risposta)
Con riferimento alla sua email, si fa presente che presso i laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi vengono svolte analisi su campioni ufficiali, non è quindi possibile effettuare analisi di tipo "privato".

Collegandosi al sito ufficiale "www.politicheagricole.it" potranno essere reperite informazioni al riguardo, selezionando "settori agroalimentari - vitivinicolo - elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi aventi valore ufficiale anche ai fini dell'esportazione".

Inoltre sul web potranno essere ricercati ulteriori indirizzi con le parole chiave "vino analisi", ovvero consultando gli elenchi telefonici della provincia di residenza alla sezione laboratori di analisi/chimici.
(Icrf 2T) 22 novembre 2006
A seguito dell'entrata in vigore della nuova OCM olio di oliva e la soppressione del del Modello F, vorrei sapere quali sono i registri obbligatori da tenere per un frantoio (registro oli, sansa ecc...), e quali obblighi conserva rispetto alla precedente normativa. Grazie. (Risposta)
Le tematiche di cui ai quesiti rientrano nelle competenze dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA, alla quale potrà rivolgersi per avere delle risposte utilizzando i ferimenti istituzionali dell'agenzia in questione rinvenibili al sito www.agea.gov.it.

(Il direttore dell'Ufficio-
Paolo Tolomei)


28 febbraio 2007
All'Esperto: non riesco a trovare notizie, riferimenti normativi ecc. per quel che riguarda l'etichettatura di prodotti da Forno. In particolare non so come far figurare fra gli ingredienti vari tipi di farine (di orzo, di farro, crusca, semola). Devo appunto etichettare frise di vario tipo.
Grazie.
 (Risposta)
Per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti da forni in particolare le "frise", si fa presente che tale tipologia è contemplata dal D.P.R. 23 giugno 1993, n. 183 - Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno, ed in particolare all'art. 3 "crostini di pane" (tipo frise).
Per quanto concerne le altre diciture relative alla pubblicità ed alla presentazione del prodotto si fa riferimento in generale al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
( ICQ- 2T- dott. Paolo Tolomei)
29 agosto 2007
Egregio Dottore vorrei sapere se in base alla nuova Legge n.82 del 20.02.2006 è obbligatorio tenere il registro di carico/scarico dello zucchero o se lo stesso può essere tenuto tramite supporto informatico senza registro cartaceo vidimato.  (Risposta)
Al riguardo, si fa presente quanto segue. L'art. 28, comma 4, della legge n. 82/2006, dispone che i registri in parola possono essere tenuti anche tramite supporto informatico, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il quale, tuttavia, non è stato ancora emanato.
Pertanto, l'adozione del supporto informatico per la tenuta dei registri di carico e scarico del saccarosio del glucosio e dell'isoglucosio, allo stato attuale, non può trovare applicazione.
Si precisa che non è preclusa, alle ditte interessate, l'adozione di un sistema computerizzato di registrazione delle singole operazioni di introduzione ed estrazione, purché delle operazioni stesse sia effettuata la stampa, su fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dal Comune competente in base al luogo di detenzione:
- all'atto in cui si verificano, nel caso dei produttori, importatori e grossisti;
- giornalmente, nel caso degli utilizzatori.


(dott. Paolo Tolomei- ICQ 2T)
13 settembre 2007
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