L'esperto risponde
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.


L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.

La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.

Domande:
La nuova normativa comunitaria in materia di etichettatura del miele non prevede più la possibilità di etichettare il miele ottenuto da più specie floreali con l'indicazione "millefiori" ma solo con l'indicazione di una sola specie floreale.
Il miele "millefiori" è invece molto diffuso e conosciuto oltre che richiesto dai consumatori per cui a noi produttori resta un grave dilemma e cioè rispettare la nuova normativa perdendo i clienti oppure andare contro l nuova normativa e subire quindi le contestazioni degli organi di controllo e dell'Ispettorato centrale repressione frodi. (M.D. Viterbo)

 (Risposta)
Una circolare del Ministero delle politiche agricole ha sciolto in maniera positiva il dilemma del nostro lettore e di tutti gli apicoltori che producono miele "millefiori",
L'indicazione "millefiori" era infatti specificatamente prevista dalla precedente normativa mentre non trova alcun riferimento nella nuova normativa e cioè nel decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 che ha abrogato la precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982 n. 753. La circolare ministeriale precisa ora che la direttiva comunitaria non intende limitare l'uso di indicazioni botaniche ai soli mieli uniflorali ma questa interpretazione restrittiva è da attribuire solo ad una superficiale lettura della direttiva stessa. La volontà del legislatore infatti era quella di indicare l'origine del miele sia che provenisse da una pianta che da più piante, pertanto la dizione italiana "pianta" va interpretata estensivamente nel senso di ricomprendere sia una singola specie vegetale che una pluralità di specie. E' quindi ritenuta ammissibile l'indicazione di "millefiori", riferita a miele proveniente da più' specie vegetali.
Sempre a proposito di indicazioni da apporre sulle etichette del miele, la circolare ministeriale precisa che le indicazioni "miele di montagna", "miele di prato" e "miele di bosco" non rientrano nello spirito della direttiva comunitaria in quanto non forniscono alcun indicazione sull'origine floreale o vegetale del miele ma danno solo un'indicazione sulla generica provenienza territoriale del prodotto.

Il sito della rivista online è ricco di informazioni, ma come sempre è carente di notizie che interessano direttamente gli agricoltori che producono le materie prime che riforniscono la filiera agroalimentare. Non ho trovato nulla, fino ad ora sul problema dei prezzi dei fitofarmaci che costituiscono per noi agricoltori un imprescindibile mezzo tecnico di produzione ma che vengono offerti sul mercato a prezzi diversi da un paese all'altro o addirittura da una contrada all'altra. (C.M. Vittoria (RG)

 (Risposta)
Il problema segnalato dal nostro lettore è di grande attualità in quanto gli andamenti climatici e meteorologici e i cicli colturali, rendono necessari i trattamenti con i fitofarmaci specie per le operazioni di lotta preventiva.
L'esperienza maturata dall'Ispettorato centrale repressione frodi nel corso dei controlli svolti ha posto in evidenza un fenomeno di frode legato alla contraffazione e ai furti per cui è possibile che vengono offerti sul mercato prodotti a prezzi molto bassi in quanto si tratta di merce contraffatta o proveniente da furti.
L'Ispettorato centrale repressione frodi ha dato la sua disponibilità alle associazioni di categoria affinché le denuncie di furti vengano segnalate all'Icrf affinché si possa individuare tale merce nel corso dei controlli istituzionali che vengono svolti. L'iniziativa ha avuto un buon successo per cui è disponibile una banca dati centrale dei prodotti rubati che potrà essere utilizzata anche da altri organismi di controllo e dagli stessi rivenditori e agricoltori.
Il problema segnalato dal lettore ha comunque anche una radice fisiologica al sistema in quanto le case produttrici di fitofarmaci lasciano liberi i distributori di fissare il prezzo finale per l'agricoltore, scatenando con questo una concorrenza anche esasperata.
Sono un consumatore attento alle etichette dei prodotti agroalimentari e da alcuni mesi ho notato che quelle delle bottiglie di olio extravergine di oliva riportano una descrizione più dettagliata. Vorrei sapere se è cambiata la denominazione di questo prodotto e quale è la denominazione esatta che è obbligatorio riportare in etichetta. (A.M. Magliano Sabina) (Risposta)

L'Unione europea ha emanato nel 2002 il Reg.CE n.1019 che ha fissato le nuove regole per la commercializzazione degli oli di oliva vergini al fine di meglio tutelare questa produzione che costituisce il vanto di alcuni Stati membri tra i quali in primo piano spicca l'Italia seguita dalla Spagna.
La nuova regolamentazione prevede quindi l'obbligo di apporre sulle etichette oltre all'indicazione conosciuta da tempo anche la nuova denominazione che descrive chiaramente il processo tecnologico che ha dato luogo alla produzione di quel tipo di olio.
L'etichetta degli oli oltre alla denominazione di vendita reca, in caratteri chiari e indelebili, l'informazione seguente sulla categoria di olio:
a)per l'olio extra vergine di oliva :
"olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici";
b)per l'olio di oliva vergine:
"olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici";
c)per l'olio di oliva - composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:
"olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle
olive";
d) per l'olio di sansa di oliva :
"olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive",
oppure
"olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle
olive".
Sono una studentessa in economia e sto realizzando una tesi di marketing per il lancio di un'olio d'oliva di qualità vorrei sapere dove posso cercare la normativa completa di riferimento per il settore? grazie (Risposta)
La normativa del settore è molto copiosa in quanto riguarda una delle organizzazioni comuni di mercato di maggiore rilevanza e di più vecchia istituzione. Tuttavia per orientare la lettrice si ritiene opportuno segnalarle alcuni regolamenti fondamentali sui quali si basa attualmente l'intero settore e che sono:
- Reg. (CEE) 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, e successive modifiche e integrazioni;
- Reg. (CE) 1513/2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento
(CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva;
- Reg. (CE) 1019/2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modifiche e integrazioni;
- Reg. (CEE) n. 2081/92 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito si forniscono invece gli indirizzi di alcuni siti internet che possono esserle utili per reperire la normativa sopra indicata e altre informazioni utili all'effettuazione della ricerca:

- www.politicheagricole.it; sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- www.agecontrol.it, sito dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del
regime di aiuto all'olio di oliva;

- www.europa.eu.int, portale dell'Unione Europea;

- www.oliveoil.org; sito dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva;

- http://www.internationaloliveoil.org/ sito del Consiglio oleicolo internazionale.











desidererei avere informazioni sulla rintracciabilità di prodotto come ad esempio i dolciumi (Risposta)
La rintracciabilità di prodotto costituisce un argomento di attualità dopo l'entrata in vigore del Reg.CE 178/2002 che ha reso obbligatoria la normativa in argomento a partire dal 1° gennaio 2005.
La rintracciabilità ai sensi di tale regolamento consiste pertanto nel risalire dal prodotto che presente caratteristiche anomale al lotto che è stato ottenuto nelle stesse condizioni e che presenta pertanto analoghi rischi. La rintracciabilità viene quindi assicurata generalmente dall'obbligo imposto a ciascun operatore della filiera che va dalla produzione al commercio, di far scortare il prodotto stesso dai documenti che attestino i vari passaggi di ciascun lotto o partita di prodotto stesso.
Non si può pertanto parlare di rintracciabilità specifica per il settore dei prodotti dolciari se non affermando che per tali prodotti occorre una maggiore attenzione in quanto gli ingredienti sono numerosi e si va dagli ingredienti di base (farine, zuccheri, amidi, addensanti, grassi), agli additivi e coloranti autorizzati.
In un sistema altamente specializzato le singole partite possono essere completamente rintracciate con riferimento ai singoli ingredienti che possono essere determinanti per assicurare la completa e corretta rintracciabilità.
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