A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.
L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.
La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.
la mia domanda è questa:
vi è l'obbligo, ai sensi della Legge n. 204 del 3 Agosto 2004, art. 1 bis, di indicazione d'origine per tutti i prodotti alimentari o soltanto per alcune categorie? E se sì, quali? (Risposta)
E' corretto affermare che nei prossimi 12 mesi, se è possibile prevederlo, non ci sarà necessità di effettuare nuovi concorsi per ampliare l'organico? (Risposta)
CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA OCM OLIO, SAREMO TENUTI UGUALMENTE ALLA STAMPA DEI MOD. "F" E ALLA TENUTA DEGLI ALTRI REGISTRI ?
GRAZIE
P.DI PERNA/CARPINO (FG) (Risposta)
E' legittimo indicare le qualità terapeutiche del miele nell'opuscolo che accompagna il prodotto o si viola qualche normativa? Quale? Se è così come può il produttore regolarizzare la sua posizione (chiedere autorizzazione per utilizzare termini farmaceutici o formulare diversamente il contenuto dell'opuscolo)?.
Il produttore di miele in questione svolge la sua attività in LOMBARDIA.
Si noti bene che l'apicoltore lombardo ha sempre indicato in calce all'opuscolo informativo le riviste specializzate dalle quali ha tratto le indicazioni circa le qualità terapeutiche del miele. Nemmeno questo accorgimento è sufficiente?
Grazie mille per l'attenzione che vorrete prestarmi, rimango in attesa di un Vostro cortese riscontro.
I miei migliori saluti.
Sonia Puglielli
Studio legale Caffi-Maroncelli di Bergamo.
(Risposta)
1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e
trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
(omissis)
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia
umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque
minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
Si ritiene pertanto che le notizie da Lei citate, non siano coerenti con quanto previsto dalla vigente normativa.
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza
- planimetria della cantina con l'indicazione della capacità e la numerazione delle vasche e silos dove verrà immagazzinato il vino;
- titolo di possesso della cantina (proprietà, affitto, comodato, ecc.);
Con questa documentazione ci si reca all'Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio che rilascerà un codice specifico per l'azienda.
Grazie (Risposta)
La superficie di riferimento
Tale superficie è pari alla media quadriennale del numero di ettari "SIG olivi" (dati del sistema di informazione geografica degli oliveti) che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione. Sono esclusi gli oliveti impiantati dopo il 1° maggio 1998, in quanto non hanno percepiti l'aiuto alla produzione, a meno che tali nuovi oliveti siano stati impiantati in sostituzione di impianti preesistenti.
Per evitare di essere penalizzato nel percepimento degli aiuti comunitari, Le suggeriamo di rivolgersi direttamente all'Organismo pagatore (AGEA) che potrà darle informazioni più esaustive in merito.
Grazie per la cortese risposta.
Dott.ssa Buttafarri (Risposta)
con marchio registrato in data 23 aprile 2001 presso la camera di commercio di Milano.
Con questo marchio verranno commercializzati una linea di prodotti. Vi chiedo se è possibile in base alla nuova normativa imbottigliare anche l'olio extravergine di oliva con questa etichetta ?
(Risposta)
Le norme relative ai requisiti igienici dei locali nei quali viene manipolato e somministrato il prodotto sono stabilite dai regolamenti comunali d'igiene (art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980).
Inoltre il trasporto del vino dalla cantina al locale di vendita, nel caso avvenga, come sembra, nell'ambito della stessa unità amministrativa locale o verso un'unità amministrativa limitrofa e in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, non richiede documenti di accompagnamento, bensì l'autorizzazione dell'Ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (art. 4 del Regolamento CE n. 884/2001).
E' necessaria l'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL territorialmente competente. Successivamente al rilascio di detta autorizzazione, si deve presentare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il tramite dell'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, una domanda in triplice copia, di cui una in bollo, in cui si richiede l'autorizzazione alla produzione e imbottigliamento dell’aceto di miele.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia dell’autorizzazione sanitaria
2) certificato identificativo dell’impresa rilasciato dalla CCIAA
3) piantina in scala 1:100 del laboratorio di produzione dell’aceto
4) una descrizione delle attrezzature (recipienti, macchinari, ecc.) impiegate per la lavorazione, conservazione e confezionamento dell’aceto.
Il procedimento si conclude quindi con il rilascio dell'autorizzazione a produrre aceto da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Per quanto riguarda invece l'imbottigliamento dell'olio extra vergine di oliva, debbono essere richieste:
1) l'autorizzazione sanitaria alla ASL competente per territorio
2) l'autorizzazione al Comune per la vendita diretta in qualità di produttore.( 21.07.05)
Vi ringrazio per la Vs. graditissima risposta.
Cordialità. (Risposta)
Preg.mo Dott. il quesito che Le sottopongo è il seguente:
La mera traduzione di una etichetta di prodotti biologici infracomunitari già certificati nel paese di provenienza, obbliga chi la traduce a certificarsi presso un organo di controllo italiano?
fattispecie:
Una società italiana è interessata all'acquisto di prodotti biologici di provenienza infracomunitaria e pertanto già certificati da organismo di controllo (in tal caso tedeschi)il problema quindi è relativo all'etichettatura,cioè, la mera traduzione dell'etichetta degli ingradienti dal tedesco all'italiano obbliga chi li commercializza alla certificazione oppure non è necessario.
dott. E.D.A. (Risposta)
Nel caso in vece si trattasse di prodotti da agricoltura biologica tedesca che vengono invece confezionati in Italia, è evidente che il confezionatore deve sottoporsi al controllo dell'Organismo di controllo in quanto il ciclo della produzione si completa con il confezionamento in Italia e pertanto occorre garantire che la confezione contenga effettivamente prodotti da agricoltura biologica. Nel caso in cui il lettore ritenesse opportuno farci conoscere con esattezza come si svolge la sua attività imprenditoriale potremo essere ancora più puntuali nella risposta. (1.07.05)
La mia domanda e' la seguente:
olio d'oliva prodotto es. a genn.'05 e confezionato a maggio sempre dello stesso anno, quale data dovrebbe essere indicata sull'etichetta?
Si devono considerare i 18 mesi dal gg di estrazione o dal giorno che l'olio e' stato imbottigliato? (Risposta)
L'olio di oliva rientra tra quei prodotti che devono riportare sulle confezioni tale informazione, espressa in mese ed anno, e che è di 18 mesi a partire dalla data di confezionamento del prodotto. E' evidente che tale termine non deve essere calcolato dal consumatore ma è riportato dal confezionatore in maniera esplicita per cui esso tiene conto, senza dubbio, di tutte le condizioni,compreso il periodo di tempo trascorso dalla molitura, per garantire che il prodotto non perda le sue caratteristiche specifiche.
In altri termini se un confezionatore imbottigliasse olio che al momento dell'imbottigliamento avesse accumulato già parecchi mesi di vita dal momento della produzione, potrebbe indicare un ulteriore periodo di conservazione di 18 mesi solo se fosse in grado di garantire per tale ulteriore periodo di vita dell'olio il mantenimento delle proprietà specifiche del prodotto.(24.06.05)
lavoro in un'azienda estera che importa prodotti italiani tra cui Grana. Acquistiamo spesso delle forme intere. Mi domando e non trovo informazioni relativamente alla legislazione relativa all'etichettaggio delle forme intere. Essendo le menzioni obbligatorie generali per i prodotti alimentari:
DENOMINAZIONE
INGREDIENTI
PESO
MODALITA' DI CONSERVAZIONE
DATA DI SCADENZA O TERMINE MINIMO
LOTTO
MARCHIO SANITARIO
INDIRIZZO DI UN RESPONSABILE (PRODUTTORE/CONFEZIONATORE/IMPORTATORE)
cosa cambia per il commercio delle forme intere? in particolare sono interessata a data di scadenza e lotto
Grazie
Cordiali Saluti
Barbara (Risposta)
· denominazione di vendita;
· quantità netta;
· nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
· dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
queste informazioni, qualora non presenti direttamente sull'imballaggio o confezione, possono essere riportate su un'etichetta apposta sul prodotto o sui documenti commerciali.
Per quanto riguarda le forme di Grana Padano, attualmente in commercio riportano, sulla superficie laterale convessa (scalzo), un numero che indica solo il mese di produzione (es. 01, 02 ..12); mentre, proprio in questi giorni, è in fase di predisposizione una modificazione del disciplinare di produzione che prevede, tra l'altro, l'applicazione su ogni forma di una placca di caseina con su impressi il mese e l'anno di produzione.(24.06.05)
(Risposta)
La materia riguardante la tipologia "Fragolino" è regolata dal Reg. (CE) n. 1601/1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Tale regolamento, all'articolo 2, lettera b), stabilisce tra l'altro che le bevande aromatizzate a base di vino devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 7% vol. e inferiore a 14,5% vol.. Inoltre, all'articolo 8, comma 3, dello stesso regolamento, si stabilisce che la denominazione del prodotto in questione può essere completata con un riferimento all'aroma principale utilizzato (nella fattispecie aroma di fragola)
(Risposta)
Sulle modalità di informazione ai consumatori, i regolamenti prescrivono che, a partire dal 1° gennaio 2002, pesci e filetti di pesce, crostacei e molluschi vivi, freschi, refrigerati, congelati, essiccati, salati o in salamoia, possono essere posti per la vendita al dettaglio al consumatore solo se provvisti di etichetta con:
a) denominazione commerciale della specie (eventualmente l'operatore può indicare anche la denominazione scientifica): il Decreto Ministeriale 27 marzo 2002 riporta in allegato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, suddivise in pesci, molluschi e bivalvi, molluschi e cefalopodi, crostacei, echinodermi;
b) modo di produzione ("pescato", "pescato in acque dolci", "allevato"): per le specie pescate in mare lo Stato membro può autorizzare l'omissione del metodo di produzione, a condizione che risulti chiaramente dalla denominazione commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di specie pescata in mare (ad esempio sardine, acciughe, sgombri), a meno che ci siano dubbi sul metodo di produzione. Per i prodotti di acquacoltura è facoltà del venditore aggiungere alla dizione "allevato" quella di "prodotto di acquacoltura".
c) zona di produzione: per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone di pesca tra le zone FAO (1) (Atlantico N-Occ - zona FAO n° 21, Atlantico N-Or - 27, Mar Baltico - 27 IIId, Atlantico C-Occ -31, Atlantico C-Or -34, Atlantico S-Occ -41, Atlantico S-Or. -47, Mar Mediterraneo - 31.1, 37.2, 37.3, Mar Nero - 37.4, Oceano Indiano - 51 e 57, Oceano Pacifico- 61, 67, 71, 77, 81, 87, Antartico - 48, 58 e 88) ed eventualmente l'indicazione di una zona più precisa; per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello stato membro o del paese terzo di origine; per i prodotti di acquacoltura, la menzione dello stato membro o del paese terzo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto (ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale), o anche l'indicazione dei diversi stati membri o terzi di allevamento (se avvenuto in più stati).
Ai fini dell'etichettatura del pesce come del resto per gli altri prodotti alimentari confezionati vale il D.Lvo . 109/92, modificato dai D.L. 68/2000 e 259/2000, nonché dalla direttiva 13/2000/CE, e quindi anche del prodotto ittico confezionato.
Al supermercato come dal pescivendolo dovranno figurare sulle etichette dei prodotti confezionati o sugli appositi cartelli per i prodotti confezionati ma venduti sfusi, le seguenti dizioni:
- la denominazione di vendita, comprensiva dello stato fisico (fresco, congelato o surgelato);
- l'elenco degli ingredienti in caso di prodotti misti;
- la quantità netta (peso sgocciolato) o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- le modalità di conservazione e di consumo, completate dall'indicazione della temperatura di conservazione o della attrezzatura richiesta per la conservazione, e l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;
- la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del confezionatore o del distributore;
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto per rintracciare eventuali partite;
- una etichetta nutrizionale volontaria, che, se presente, deve seguire le norme previste per l'elencazione degli altri ingredienti.
Tuttavia la completa rintracciabilità, che va oltre la semplice indicazione del lotto, è prevista soprattutto a livello volontario, in particolare per quelle aziende che adottano un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001/2000.
(Risposta)
La vigente regolamentazione di settore vitivinicolo, infatti prevede una serie di norme che garantiscono già in maniera completa e soddisfacente , gli obiettivi sulla rintracciabilità previsti dal successivo regolamento 178/2002.
E' però evidente che se il produttore vuole approfittare del principio della rintracciabilità di cui al citato regolamento comunitario per fornire una serie di informazioni al consumatore sulla qualità del prodotto, potrà farlo prevedendo un più dettagliato sistema di rintracciabilità ma si tratta però di applicazioni di carattere volontario e non certamente obbligatorio.
La rintracciabilità che consente di arrivare al produttore e al vigneti non è certamente un 'esigenza richiesta dal Reg.178/2002 che stabilisce invece solo che l'operatore che fornisce il prodotto e quello che lo riceve siano identificabili. Condizione questa ultima che con la normativa vigente nel settore del vino è ampiamente assicurata.
La Commissione europea ha confermato questa impostazione in quanto ad una precisa richiesta degli Stati membri ha risposto affermando che l'Ocm vino per quanto riguarda la rintracciabilità prevede da tempo misure particolarmente restrittive che vanno al di là delle disposizioni previste dal Reg.178/2002.
(Risposta)
La procedura è molto semplice e a tutto oggi sono state già concesse numerose autorizzazioni a taluni operatori che ne hanno fatto richiesta e che possono quindi legittimamente utilizzarle. Tra le indicazioni autorizzate a specifici produttori che ne hanno fatto richiesta, ricordiamo : "Alimentazione priva di grassi animali aggiunti". "Galline allevate con mangimi contenenti almeno il 60% di cereali"; "Uova di galline allevate con mangimi vegetali integrati con il ...% di vitamine ed il ....% di sali minerali"; "Alimentazione con mangimi senza aggiunta di coloranti di sintesi".
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4.03.10 RAI DUE
TG2
800 - 105166
Informazioni sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali Inps.
Utili informazioni anche per i consumatori.





Quanto sopra è stato precisato dalla circolare del 1 dicembre 2004 di questo Ministero, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004 ove viene affermato che "La legge 3 agosto n. 204 contiene molteplici principi e disposizioni che richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo".
La stessa circolare ha ulteriormente precisato che per una concreta applicazione della citata legge sono necessarie ulteriori disposizioni di attuazione poiché "Le disposizioni sopraindicate non sono immediatamente operative in quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di un atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di settore, che dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante successivi atti normativi. Fino all'emanazione di detti provvedimenti le sopraindicate disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 204, non incidono nei rapporti e sui comportamenti degli operatori".
Questo Ispettorato, infine, non è a conoscenza dello stato dell'esame delle problematiche connesse alle materie in argomento finalizzato ad individuare tempi e modalità per l'emanazione delle norme di attuazione della legge 204/2004.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III
(Giuseppe FUGARO)