L'esperto risponde
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.


L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.

La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.

Domande:
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti sulla obbligatorietà di indicazione d'origine dei prodotti destinati ad uso alimentare e mi auguro che possa aiutarmi. La normativa, almeno per quello che ne ho dedotto, non è sufficientemente chiara a far luce sui dubbi che, troppo spesso i clienti della azienda che rappresento, come responsabile sistema gestione qualità, sollevano.

la mia domanda è questa:

vi è l'obbligo, ai sensi della Legge n. 204 del 3 Agosto 2004, art. 1 bis, di indicazione d'origine per tutti i prodotti alimentari o soltanto per alcune categorie? E se sì, quali?
 (Risposta)
Per quanto di specifica competenza di questo Ispettorato si precisa che la complessità della materia sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari di cui alla citata legge non ha trovato al momento applicazione.

Quanto sopra è stato precisato dalla circolare del 1 dicembre 2004 di questo Ministero, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004 ove viene affermato che "La legge 3 agosto n. 204 contiene molteplici principi e disposizioni che richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo".

La stessa circolare ha ulteriormente precisato che per una concreta applicazione della citata legge sono necessarie ulteriori disposizioni di attuazione poiché "Le disposizioni sopraindicate non sono immediatamente operative in quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di un atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di settore, che dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante successivi atti normativi. Fino all'emanazione di detti provvedimenti le sopraindicate disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 204, non incidono nei rapporti e sui comportamenti degli operatori".

Questo Ispettorato, infine, non è a conoscenza dello stato dell'esame delle problematiche connesse alle materie in argomento finalizzato ad individuare tempi e modalità per l'emanazione delle norme di attuazione della legge 204/2004.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III
(Giuseppe FUGARO)
Sono un perito chimico, da un anno anche agronomo, in cerca di lavoro da appena due mesi. Mi piacerebbe lavorare per l'istituto centrale repressione frodi ma ho visto che poco tempo fa tramite concorso sono stati impiegati molti dipendenti, sia periti chimici che direttori e assistenti tecnici agrari.
E' corretto affermare che nei prossimi 12 mesi, se è possibile prevederlo, non ci sarà necessità di effettuare nuovi concorsi per ampliare l'organico?
 (Risposta)
L'ampliamento degli organici e la possibilità di bandire concorsi per nuove assunzioni sono legate all'emanazione di appositi provvedimenti legislativi che attualmente non sono prevedibili a breve termine.
MI OCCUPO DELLA GESTIONE DI UN FRANTOIO OLEARIO E LA MIA DOMANDA E' LA SEGUENTE:
CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA OCM OLIO, SAREMO TENUTI UGUALMENTE ALLA STAMPA DEI MOD. "F" E ALLA TENUTA DEGLI ALTRI REGISTRI ?
GRAZIE
P.DI PERNA/CARPINO (FG)
 (Risposta)
I riferimenti normativi sono quelli della nuova OCM olio di cui al Reg. (Ce) n. 1782/03 come modificato dai Regg. (CE) 864 e 865 del 2004. Il Ministero delle politiche agricole e forestali sta tuttavia analizzando la situazione per definire se i frantoi saranno obbligati o meno agli adempimenti previsti dalla precedente normativa.

La presente per chiedere un'informazione circa la normativa che disciplina la possibilità per il piccolo produttore di accompagnare al prodotto (nel caso di specie: miele) un opuscolo nel quale sono indicate le qualità terapeutiche dei vari tipi di miele (Es. "Miele di castagno: antisettico dell'intestino e raccomandabile in tutti i casi di cattiva circolazione del sangue. E' un ottimo ricostituente: adatto a tutti i soggetti anemici, astenici, affaticati. E' ricco di sali minerali. PROPOLI: E' un antibiotico naturale, ha proproetà cicatrizzanti e antinfiammatorie. Viene eliminata senza modificare la flora intestinale e senza disturbare il fegato e i reni").

E' legittimo indicare le qualità terapeutiche del miele nell'opuscolo che accompagna il prodotto o si viola qualche normativa? Quale? Se è così come può il produttore regolarizzare la sua posizione (chiedere autorizzazione per utilizzare termini farmaceutici o formulare diversamente il contenuto dell'opuscolo)?.
Il produttore di miele in questione svolge la sua attività in LOMBARDIA.
Si noti bene che l'apicoltore lombardo ha sempre indicato in calce all'opuscolo informativo le riviste specializzate dalle quali ha tratto le indicazioni circa le qualità terapeutiche del miele. Nemmeno questo accorgimento è sufficiente?

Grazie mille per l'attenzione che vorrete prestarmi, rimango in attesa di un Vostro cortese riscontro.
I miei migliori saluti.
Sonia Puglielli
Studio legale Caffi-Maroncelli di Bergamo.
 (Risposta)
La normativa sull'etichettatura, rappresentata in Italia dal Decreto Leg.vo 27 GENNAIO 1992, N. 109 e successive modifiche, prevede espressamente all'art. 2 che :

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e
trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
(omissis)
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia
umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque
minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
Si ritiene pertanto che le notizie da Lei citate, non siano coerenti con quanto previsto dalla vigente normativa.
COME IMPRESA AGRICOLA POSSIEDO TRE HA DI VIGNETO, HO DECISO DI ALLESTIRE UNA CANTINA COSA DEVO FARE? DI QUALI AUTORIZZAZIONI HO NECESSITA'? GRAZIE (Risposta)
Le autorizzazioni necessarie sono:
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza
- planimetria della cantina con l'indicazione della capacità e la numerazione delle vasche e silos dove verrà immagazzinato il vino;
- titolo di possesso della cantina (proprietà, affitto, comodato, ecc.);
Con questa documentazione ci si reca all'Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio che rilascerà un codice specifico per l'azienda.

Da quest'anno la nova PAC contributi CEE olio d'oliva prende in considerazione le medie degli ultimi anni 1999-2002 (se ben ricordo). Poichè il mio impianto olivicolo fu messo a dimora nel 1996 con regolare autorizzazione + mutuo ad interesse agevolato è ovvio che negli anni presi in considerazione la produzione era nulla o scarsa stante la giovane età delle painte. Come fare per non essere ora penalizzato nei contributi futuri? Sono inoltre in possesso di certificazione (anno 2002) degli uffici ex ispettorato agrario (certificazione richiesta per DOP Colline Salernitane) in cui si affermava che le piante sarebbero entrate in piena produzione nel 2007.
Grazie
 (Risposta)
Gli importi di riferimento disaccoppiati e i relativi titoli saranno calcolati sulla base del periodo di riferimento 1999-2002, come da Lei esattamente indicato.
La superficie di riferimento
Tale superficie è pari alla media quadriennale del numero di ettari "SIG olivi" (dati del sistema di informazione geografica degli oliveti) che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione. Sono esclusi gli oliveti impiantati dopo il 1° maggio 1998, in quanto non hanno percepiti l'aiuto alla produzione, a meno che tali nuovi oliveti siano stati impiantati in sostituzione di impianti preesistenti.
Per evitare di essere penalizzato nel percepimento degli aiuti comunitari, Le suggeriamo di rivolgersi direttamente all'Organismo pagatore (AGEA) che potrà darle informazioni più esaustive in merito.
Sono laureata in veterinaria e mi sto specializzanno in "Ispezione degli alimenti",vorrei sapere qual'è il percorso da seguire per poter lavorare presso un centro ICRF.
Grazie per la cortese risposta.
Dott.ssa Buttafarri
 (Risposta)
Per la laurea in suo possesso non esistono, purtroppo, possibilità di accesso ai ruoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, non esistendo al momento alcuna equipollenza con i titoli necessari all'inquadramento presso questa Amministrazione.

Devo imbottigliare un olio che ha la Sicilia raffigurata in etichetta e denominato 'le valli di Sicilia'
con marchio registrato in data 23 aprile 2001 presso la camera di commercio di Milano.
Con questo marchio verranno commercializzati una linea di prodotti. Vi chiedo se è possibile in base alla nuova normativa imbottigliare anche l'olio extravergine di oliva con questa etichetta ?
 (Risposta)
Il marchio 'Le valli di Sicilia' nonchè la relativa raffigurazione della Sicilia, utilizzati per l'etichettatura dell'olio extravergine di oliva, sembrano collidere con la normativa attuale. Infatti, la designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva, intesa come l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta , è possibile solo se questa rispetta quanto riportato dall'articolo 4 del Regolamento Ce 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.
si può autorizzare un locale che vuole vendere vino da tavola sfuso,es.vino di produzione propria che viene trasportato in un locale al centro del paese,depositato in una grande cisterna e dopo venduto al minuto in contenitori che porta il consumatore e portato a casa. (Risposta)
La vendita diretta di prodotti agricoli e di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, è soggetta a comunicazione di inizio attività, indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita, e può iniziare decorsi 30 giorni dalla stessa (art. 4 comma 4 del Decreto legislativo n. 228/2001).
Le norme relative ai requisiti igienici dei locali nei quali viene manipolato e somministrato il prodotto sono stabilite dai regolamenti comunali d'igiene (art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980).
Inoltre il trasporto del vino dalla cantina al locale di vendita, nel caso avvenga, come sembra, nell'ambito della stessa unità amministrativa locale o verso un'unità amministrativa limitrofa e in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, non richiede documenti di accompagnamento, bensì l'autorizzazione dell'Ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (art. 4 del Regolamento CE n. 884/2001).

Sono un apicoltore,produco miele Biologico,ed anche un aceto di miele:domanda,posso io come azienda agricola produrre questo aceto ed imbottigliarlo e metterlo in commercio,quali sono le procedure sia fiscali e sanitarie ed ancora sono produttore di olio di oliva di 20 quintali,posso io imbottigliarlo e come fare. (Risposta)
La normativa di riferimento per produrre aceto di miele è il DPR 14 marzo 1968 n. 773.
E' necessaria l'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL territorialmente competente. Successivamente al rilascio di detta autorizzazione, si deve presentare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il tramite dell'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, una domanda in triplice copia, di cui una in bollo, in cui si richiede l'autorizzazione alla produzione e imbottigliamento dell’aceto di miele.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia dell’autorizzazione sanitaria
2) certificato identificativo dell’impresa rilasciato dalla CCIAA
3) piantina in scala 1:100 del laboratorio di produzione dell’aceto
4) una descrizione delle attrezzature (recipienti, macchinari, ecc.) impiegate per la lavorazione, conservazione e confezionamento dell’aceto.
Il procedimento si conclude quindi con il rilascio dell'autorizzazione a produrre aceto da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Per quanto riguarda invece l'imbottigliamento dell'olio extra vergine di oliva, debbono essere richieste:
1) l'autorizzazione sanitaria alla ASL competente per territorio
2) l'autorizzazione al Comune per la vendita diretta in qualità di produttore.( 21.07.05)
Buongiorno! Casualmente compulsavo un pamphlet pubblicitario di uno dei tanti iper-supermercati, quando mi balzava all'occhio, per me, una stridente contraddizione, cioè notavo che le olive in barattolo costavano mediamente, al kg., 3 volte di più dell'olio extravergine di oliva al litro. Incuriosito ho iniziato un indagine personale tra i super-ipermercati che occasionalmente potevo visitare ed ho notato, non poteva essere diversamente, che immancabilmente e puntualmente la discrepanza si ripeteva. Mi e Vi chiedo come è possibile che la materia prima costi 3 volte unitariamente il prodotto finito che ha subito tutta la filiera di lavorazione? Pensare male è peccato ma spesso ci si indovna! Non sarà perchè le olive si devono vedere tali, mentre l'olio extravergine d'oliva deve risultare un liquido di colore verde? Come mai il grana costa molto di più del latte e non viceversa?
Vi ringrazio per la Vs. graditissima risposta.
Cordialità.
 (Risposta)
Il prezzo dei prodotti alimentari al consumo scaturisce da una complessità di fattori l'analisi dei quali richiederebbe una trattazione specifica. Comunque, per dare una risposta alla sua domanda, possiamo dire che molto spesso, nella formazione del prezzo, il costo della materia prima ha un peso limitato rispetto agli altri fattori di produzione che concorrono a formarlo e questo è particolarmente vero per i prodotti che utilizzano materia prima di origine agricola. Nel caso da lei citato, ovvero il maggiore prezzo di una confezione di olive rispetto ad una bottiglia di olio, deve tenere comunque presente che anche nel primo prodotto vi è una lavorazione ( es. cernita delle olive, lavaggio, preparazione salamoia, confezionamento, etc.) che concorre a giustificarne, se non totalmente, il prezzo di vendita.

c.a. Dott. Fugaro

Preg.mo Dott. il quesito che Le sottopongo è il seguente:
La mera traduzione di una etichetta di prodotti biologici infracomunitari già certificati nel paese di provenienza, obbliga chi la traduce a certificarsi presso un organo di controllo italiano?
fattispecie:
Una società italiana è interessata all'acquisto di prodotti biologici di provenienza infracomunitaria e pertanto già certificati da organismo di controllo (in tal caso tedeschi)il problema quindi è relativo all'etichettatura,cioè, la mera traduzione dell'etichetta degli ingradienti dal tedesco all'italiano obbliga chi li commercializza alla certificazione oppure non è necessario.
dott. E.D.A.
 (Risposta)
"Il quesito proposto dal lettore riguarda in termini generali il problema dell'etichettatura dei prodotti fabbricati all'estero e commercializzati in Italia. La regola generale è che i prodotti fabbricati negli altri Stati membri come è il caso della Germania devono riportare comunque una indicazione nella origine del paese ove il prodotto è commercializzato che consenta di rintracciare il produttore o il distributore del prodotto in maniera chiara ancorché ubicato nell'altro Stato membro. In altri termini le parole che riconducono a tale indicazione devono essere comprensibili al consumatore che acquista il prodotto. Queste indicazioni ed altre come la traduzione della denominazione di vendita, degli ingredienti o di altre menzioni obbligatorie in etichetta può essere fatta dall'importatore o dal distributore con un etichetta aggiuntiva che ovviamente riporta l'indirizzo di chi fornisce tali indicazioni. Ne consegue quindi che applicando la regola generale ai prodotti biologici è possibile aggiungere una nuova etichetta con l'indicazione in italiano degli ingredienti ma non è necessario, o per meglio dire non è possibile sottoporre il prodotto alla certificazione di un organismo di controllo nazionale italiano. Per fare ciò, infatti l'Organismo di controllo dovrebbe effettuare i controlli stessi su una processo produttivo che non consce in quanto si svolge in Germania. La risposta è stata formulata in quanto il lettore si riferiva alla sola traduzione di una etichetta dalla lingua tedesca a quella italiana, lasciando intendere che si trattasse di prodotti da agricoltura biologica già confezionati ed etichettati in Germania.
Nel caso in vece si trattasse di prodotti da agricoltura biologica tedesca che vengono invece confezionati in Italia, è evidente che il confezionatore deve sottoporsi al controllo dell'Organismo di controllo in quanto il ciclo della produzione si completa con il confezionamento in Italia e pertanto occorre garantire che la confezione contenga effettivamente prodotti da agricoltura biologica. Nel caso in cui il lettore ritenesse opportuno farci conoscere con esattezza come si svolge la sua attività imprenditoriale potremo essere ancora più puntuali nella risposta. (1.07.05)


Di solito sulla confezione dell'olio d'oliva deve essere indicata la data(18 mesi) entro la quale l'olio dovrebbe essere consumato.
La mia domanda e' la seguente:
olio d'oliva prodotto es. a genn.'05 e confezionato a maggio sempre dello stesso anno, quale data dovrebbe essere indicata sull'etichetta?
Si devono considerare i 18 mesi dal gg di estrazione o dal giorno che l'olio e' stato imbottigliato?
 (Risposta)
Il termine minimo di conservazione è definito come la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
L'olio di oliva rientra tra quei prodotti che devono riportare sulle confezioni tale informazione, espressa in mese ed anno, e che è di 18 mesi a partire dalla data di confezionamento del prodotto. E' evidente che tale termine non deve essere calcolato dal consumatore ma è riportato dal confezionatore in maniera esplicita per cui esso tiene conto, senza dubbio, di tutte le condizioni,compreso il periodo di tempo trascorso dalla molitura, per garantire che il prodotto non perda le sue caratteristiche specifiche.
In altri termini se un confezionatore imbottigliasse olio che al momento dell'imbottigliamento avesse accumulato già parecchi mesi di vita dal momento della produzione, potrebbe indicare un ulteriore periodo di conservazione di 18 mesi solo se fosse in grado di garantire per tale ulteriore periodo di vita dell'olio il mantenimento delle proprietà specifiche del prodotto.(24.06.05)
Buon giorno,
lavoro in un'azienda estera che importa prodotti italiani tra cui Grana. Acquistiamo spesso delle forme intere. Mi domando e non trovo informazioni relativamente alla legislazione relativa all'etichettaggio delle forme intere. Essendo le menzioni obbligatorie generali per i prodotti alimentari:
DENOMINAZIONE
INGREDIENTI
PESO
MODALITA' DI CONSERVAZIONE
DATA DI SCADENZA O TERMINE MINIMO
LOTTO
MARCHIO SANITARIO
INDIRIZZO DI UN RESPONSABILE (PRODUTTORE/CONFEZIONATORE/IMPORTATORE)

cosa cambia per il commercio delle forme intere? in particolare sono interessata a data di scadenza e lotto
Grazie
Cordiali Saluti
Barbara
 (Risposta)
Il Decreto legislativo n.109 del 27 gennaio 1992, attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, all'articolo 17 prevede che i prodotti alimentari destinati agli utilizzatori commerciali intermedi devono riportare le menzioni relative a:

· denominazione di vendita;
· quantità netta;
· nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
· dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

queste informazioni, qualora non presenti direttamente sull'imballaggio o confezione, possono essere riportate su un'etichetta apposta sul prodotto o sui documenti commerciali.
Per quanto riguarda le forme di Grana Padano, attualmente in commercio riportano, sulla superficie laterale convessa (scalzo), un numero che indica solo il mese di produzione (es. 01, 02 ..12); mentre, proprio in questi giorni, è in fase di predisposizione una modificazione del disciplinare di produzione che prevede, tra l'altro, l'applicazione su ogni forma di una placca di caseina con su impressi il mese e l'anno di produzione.(24.06.05)
Lavoro da poco nell'ufficio amministrativo di un Macello autorizzato 286/94. Il macello effettua il servizio di macellazione per conto terzi, che possono essere grossiti e/o consumatori finali o grande distribuzione. Il problema che mi sono posto riguarda i grossisti. Quanto ci portano gli animali, bovini, da macellare al momento del ritiro, è presente tutta la documentazione di rito necessaria, etichettatura tutto ok, il mio problema è relativo al documento di trasporto (amministrativo) in quanto il grossista mi fa compilare tale documento per tutte le consegne che lui deve fare, ad esempio se lavoriamo per lui 30 bovini e lui deve consegnare il risultati del ns. servizio a 40 sui clienti diversi, io cioè il macello, devo emettere 40 documenti con indicati i suoi clienti come destinatari e la merce a loro destinata. Il veterinario dice che bisogna fare così perchè tutte le carni devono essere accompagnate da un documento con bollo CE, che il grossista non ha, e qui chiedo se sia possibile che il grossista faccia il suo lavoro senza averlo?. E quindi siccome il macello a tale autorizzazione mi tocca ogni volta emettere i ddt per il grossista, ma io svolgo solo un servizio di macellazione e do la merce a lui non spedisco io con mezzi di terzi autorizzati o con mezzi del macello, io do il risultato del mio servizio al grossista che poi provvede a consegnare la merce a suoi clienti quando e dove vuole, io emetto il ddt ma non ho nessuno controllo su quello che succede alla carne dopo che lo data al grossista. Non basterebbe allegare una fotocopia del mio documento commerciale ai ddt e/o fatture che il grossita si emetterà. Non so se sono stato chiaro, spero in una risposta, saluti.  (Risposta)
La materia proposta nel quesito è di natura squisitamente fiscale e comemrciale. Tuttavia si può ricordare al lettore che la richiesta di emettere un documento di accompagnamento per ciascuna consegna di carne fatta dal grossista è da colelgare al titpo di contratto che il macello ha stipulato in quanto nulla vietrebbe che venisse concordato che la merce venga ceduta per l'intera partita al grossista che a sua volta ne fa oggetto di separate consegne con l'emissione dei rispettivi documenti di accompagnamento. Con ogni probabilità il grossista non fa stazioanre la carne in un proprio impianto prima delle conegne ai dettaglianti, ma effettua direttametne le consegne non appena ritirata la carne stessa dal macello. E' quindi evidente che si tratta di un problema solo amministrativo. (24.06.05)
In uno scaffale di un supermercato ho notato bottiglie di "Fragolino" la cui gradazione era di appena 7%. Ma non è proibito vendere del vino con una gradazione inferiore a 10%? C.M.

 (Risposta)
Il titolo alcolometrico volumico effettivo (numero di parti in volume di alcool puro ad una temperatura di 20°C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura) di un vino prodotto con uve raccolte in Italia non deve essere inferiore al 9%, come stabilito dal Reg. (CE) n. 1493/1999, allegato 1, punto 13.

La materia riguardante la tipologia "Fragolino" è regolata dal Reg. (CE) n. 1601/1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Tale regolamento, all'articolo 2, lettera b), stabilisce tra l'altro che le bevande aromatizzate a base di vino devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 7% vol. e inferiore a 14,5% vol.. Inoltre, all'articolo 8, comma 3, dello stesso regolamento, si stabilisce che la denominazione del prodotto in questione può essere completata con un riferimento all'aroma principale utilizzato (nella fattispecie aroma di fragola)
Il 7 febbraio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana un decreto ministeriale che parlava di rintracciabilità del latte e di indicazione dell'origine da riportare sulle confezioni. Quando andrà in vigore il provvedimento? (A.T. RE)
 (Risposta)
Il decreto è quello del Ministero delle politiche agricole del 14 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2005 che fissa le linee guida per la stesura del manuale aziendale della rintracciabilità del latte. Lo stesso decreto stabilisce che a partire dal 7 giugno e cioè dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto è obbligatorio indicare sulle confezioni di latte alimentare, la "zona di mungitura" ovvero il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.Nel caso non sia possibile dare questa indicazione dovrà essere riportata la "zona di provenienza" del latte che può essere dettagliata con l'indicazione della provincia, della regione, dello stato o con la semplice indicazione di "UE" per i gli stati membri e "Paesi Terzi per gli altri casi. Ovviamente queste indicazioni impongono per tutti gli operatori della filiera l'adozione di manuali della rintraccabilità per garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta
A che punto è la legislazione italiana sull'etichettatura del pesce? ( Alex Petrucci, Porto Santo Stefano) (Risposta)
Fino al 2002, il consumatore non era in grado di conoscere se il prodotto acquistato era pescato o allevato, quando e dove era stato catturato (origine nazionale o estera) o, specialmente nel prodotto lavorato, se era fresco o congelato e decongelato.

Sulle modalità di informazione ai consumatori, i regolamenti prescrivono che, a partire dal 1° gennaio 2002, pesci e filetti di pesce, crostacei e molluschi vivi, freschi, refrigerati, congelati, essiccati, salati o in salamoia, possono essere posti per la vendita al dettaglio al consumatore solo se provvisti di etichetta con:


a) denominazione commerciale della specie (eventualmente l'operatore può indicare anche la denominazione scientifica): il Decreto Ministeriale 27 marzo 2002 riporta in allegato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, suddivise in pesci, molluschi e bivalvi, molluschi e cefalopodi, crostacei, echinodermi;



b) modo di produzione ("pescato", "pescato in acque dolci", "allevato"): per le specie pescate in mare lo Stato membro può autorizzare l'omissione del metodo di produzione, a condizione che risulti chiaramente dalla denominazione commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di specie pescata in mare (ad esempio sardine, acciughe, sgombri), a meno che ci siano dubbi sul metodo di produzione. Per i prodotti di acquacoltura è facoltà del venditore aggiungere alla dizione "allevato" quella di "prodotto di acquacoltura".



c) zona di produzione: per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone di pesca tra le zone FAO (1) (Atlantico N-Occ - zona FAO n° 21, Atlantico N-Or - 27, Mar Baltico - 27 IIId, Atlantico C-Occ -31, Atlantico C-Or -34, Atlantico S-Occ -41, Atlantico S-Or. -47, Mar Mediterraneo - 31.1, 37.2, 37.3, Mar Nero - 37.4, Oceano Indiano - 51 e 57, Oceano Pacifico- 61, 67, 71, 77, 81, 87, Antartico - 48, 58 e 88) ed eventualmente l'indicazione di una zona più precisa; per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello stato membro o del paese terzo di origine; per i prodotti di acquacoltura, la menzione dello stato membro o del paese terzo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto (ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale), o anche l'indicazione dei diversi stati membri o terzi di allevamento (se avvenuto in più stati).



Ai fini dell'etichettatura del pesce come del resto per gli altri prodotti alimentari confezionati vale il D.Lvo . 109/92, modificato dai D.L. 68/2000 e 259/2000, nonché dalla direttiva 13/2000/CE, e quindi anche del prodotto ittico confezionato.


Al supermercato come dal pescivendolo dovranno figurare sulle etichette dei prodotti confezionati o sugli appositi cartelli per i prodotti confezionati ma venduti sfusi, le seguenti dizioni:

- la denominazione di vendita, comprensiva dello stato fisico (fresco, congelato o surgelato);

- l'elenco degli ingredienti in caso di prodotti misti;

- la quantità netta (peso sgocciolato) o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

- le modalità di conservazione e di consumo, completate dall'indicazione della temperatura di conservazione o della attrezzatura richiesta per la conservazione, e l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;

- la data di scadenza;

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del confezionatore o del distributore;

- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto per rintracciare eventuali partite;

- una etichetta nutrizionale volontaria, che, se presente, deve seguire le norme previste per l'elencazione degli altri ingredienti.



Tuttavia la completa rintracciabilità, che va oltre la semplice indicazione del lotto, è prevista soprattutto a livello volontario, in particolare per quelle aziende che adottano un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001/2000.
Rintracciabilità e Regolamento 178 del 2002 sono due argomenti che mi tormentano poiché ho paura di non essere in regola e mi aspetto di essere oggetto di pesanti sanzioni soprattutto da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi che gira di continuo nelle cantine alla scoperta di frodi. Approfitto del sito ministeriale per rivolgere "alla fonte" una domanda precisa: " cosa bisogna fare per mettersi in regola con il regolamento 178/2002 in materia di rintracciabilità ed evitare le contestazioni degli organi di controllo?" (A.R. Asti)
 (Risposta)
Il nostro lettore mediatico, leggendo la semplicità di questa risposta, crederà che un virus si è impossessato del suo computer ma non è così: per il settore vitivinicolo non occorre fare nulla di più di quanto previsto dalla Regolamentazione comunitaria in materia vitivinicola, per esser in regola anche con il regolamento 178 in materia di rintracciabilità.
La vigente regolamentazione di settore vitivinicolo, infatti prevede una serie di norme che garantiscono già in maniera completa e soddisfacente , gli obiettivi sulla rintracciabilità previsti dal successivo regolamento 178/2002.
E' però evidente che se il produttore vuole approfittare del principio della rintracciabilità di cui al citato regolamento comunitario per fornire una serie di informazioni al consumatore sulla qualità del prodotto, potrà farlo prevedendo un più dettagliato sistema di rintracciabilità ma si tratta però di applicazioni di carattere volontario e non certamente obbligatorio.
La rintracciabilità che consente di arrivare al produttore e al vigneti non è certamente un 'esigenza richiesta dal Reg.178/2002 che stabilisce invece solo che l'operatore che fornisce il prodotto e quello che lo riceve siano identificabili. Condizione questa ultima che con la normativa vigente nel settore del vino è ampiamente assicurata.
La Commissione europea ha confermato questa impostazione in quanto ad una precisa richiesta degli Stati membri ha risposto affermando che l'Ocm vino per quanto riguarda la rintracciabilità prevede da tempo misure particolarmente restrittive che vanno al di là delle disposizioni previste dal Reg.178/2002.


La nuova regolamentazione comunitaria riguardante la marchiatura della uova entrata in vigore il 1° gennaio 2005 è stata accolta con favore dai produttori e consumatori ma subito ha messo in mostra ulteriori aggravi burocratici per i produttori per i quali la concorrenza si vince anche fornendo al consumatore maggiori informazioni. Sono un allevatore che ha ritenuto opportuno fornire informazioni ai consumatori su come vengono alimentate le galline ovaiole, ma ciò è servito solo a farmi arrivare una contestazione degli Ispettori della repressione frode nonostante avessi fornito notizie esatte. Potete spiegarmi in cosa ho sbagliato e come devo comportarmi? (G.F.Buonalbergo (VR).
 (Risposta)
La nuova regolamentazione comunitaria di mercato in materia di etichettatura delle uova distingue tra indicazioni obbligatorie e indicazioni facoltative. Quella obbligatorie riguardano il sistema di allevamento, l'indicazione del codice di identificazione dell'allevatore e dell'imballatore e del luogo ove essi sono ubicati. Tra le indicazioni facoltative sono previste quelle relative all'alimentazione delle galline ovaiole ma il loro utilizzo è legato ad una specifica autorizzazione che deve essere rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Le domande per poter utilizzare tali menzioni devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole per il tramite degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio che esprimono il proprio parere tecnico.
La procedura è molto semplice e a tutto oggi sono state già concesse numerose autorizzazioni a taluni operatori che ne hanno fatto richiesta e che possono quindi legittimamente utilizzarle. Tra le indicazioni autorizzate a specifici produttori che ne hanno fatto richiesta, ricordiamo : "Alimentazione priva di grassi animali aggiunti". "Galline allevate con mangimi contenenti almeno il 60% di cereali"; "Uova di galline allevate con mangimi vegetali integrati con il ...% di vitamine ed il ....% di sali minerali"; "Alimentazione con mangimi senza aggiunta di coloranti di sintesi".
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