L'esperto risponde
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

A partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.


L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall'altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.

La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.
L'Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell'attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.
Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.
Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.
Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l'etichettatura dell'olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.

Domande:
Buongiorno,
sono un produttore (Mario Rossi) di olive da olio. Le olive aziendali le porto ad un frantoio e vengono lavorate conto terzi; il relativo olio prodotto dalle mie olive lo trasferisco nel mio stabilimento di deposito e confezionamento. Tutte le movimentazioni sia delle olive che dell'olio sono registrate con documentazioni accompagantorie e sul registro di carico e scarico olio. Nell'indicare in etichetta il Nome o la Ragione Sociale o il Marchio Depositato del Confezionatore/Produttore, è possibile inserire la dicitura "Imbottigliato dal produttore Mario Rossi Azienda Agricola..." e/o qual'è il modo per indicare in etichetta che l'olio è prodotto dalle olive proprie aziendali in ottica di filiera corta e quindi differenziarsi da un generico imbottigliatore che acquista all'ingrosso olio e l'imbottiglia?
Grazie
Rocco
 (Risposta)
Nel caso prospettato si è dell’avviso che la dicitura da anteporre all’indicazione che individua la sede dello stabilimento del confezionatore dell’olio sia “Imbottigliato da” anziché “Imbottigliato dal produttore” in quanto la molitura delle olive, e quindi la produzione dell’olio, è avvenuta presso un frantoio di terzi.

In merito all’origine dell’olio, si rimanda a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1019/02, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, come modificato dal Reg. (CE) 182/09.

Per quello che concerne le indicazioni in etichetta che evidenziano la “… filiera corta e quindi differenziarsi da un generico imbottigliatore”, si rimanda per i necessari approfondimenti a quanto disposto all’art. 2 del D.Lgs. 109/92 e sue successive modifiche. Inoltre, si fa altresì presente che le diciture che evocano, direttamente o indirettamente, un’indicazione geografica non devono entrare in contrasto con quanto disposto, oltre che dai precitati regolamenti, anche dal Reg. (CE) 510/06, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Gentile:
Cortesemente vorrei le normativi per la importazione e distribuzione, certificati, etichettatura, imballaggio, ecc, per la importazione di mangime completo finito per vitelli da paese extra UE precisamente Sudamerica. Vorrei anche sapere a chi debbo rivolgermi per tutte le pratiche e procedure in materia. ? Chi sono le istituzione che rilasciano questi permessi e certificati. E dove posso trovare la informazione per la etichettatura. Grazie . Lisandro .
 (Risposta)
Si fa riferimento alla e-mail con la quale sono state chieste informazioni sulla importazione di mangimi per vitelli provenienti dai Paesi extra-UE.
Al riguardo, si fa presente che, in merito al primo quesito informazione dettagliate potranno essere richieste al competente Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale di questo Ministero.
Per quanto attiene, invece, alla richiesta di conoscere la normativa inerente l’etichettatura, l’imballaggio, la commercializzazione dei mangimi sul territorio nazionale si forniscono di seguito le principali norme che regolamentano il settore:
• Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963);
• D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87CE, nonché dell’articolo 19 della direttiva 95/69/Ce relative alla circolazione di materie prime per mangimi (G.U.R,I. n. 246 del 19/10/1999) - etichettatura;
• Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002)
• Regolamento CE 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E n. L 35 del 08/02/2005).

Inoltre, ulteriori informazioni per ciò che concerne il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie per la commercializzazione sul territorio comunitario dei mangimi di importazione, potranno essere richieste ai competenti Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali al seguente indirizzo di posta elettronica
http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici
volevo conoscere la compatibilità del contributo in conto energia con un eventuale contributo in conto impianto nel caso in cui un'azienda agricola investa nel settore fotovoltaico ricevendo ausili finanziari sfruttando misure previste dal PSR. (Risposta)
La materia di cui al quesito non rientra nelle competenze di questo Ispettorato. Informazioni a riguardo potranno essere richieste ai competenti uffici della Regione.

Salve,
dobbiamo importare dal messico della birra denominata " corona " . L'etichetta che deve essere apposta in lingua italiana con gli ingredienti, può essere posta sul tappo della bottiglia, cioè il disposizitvo di chiusura ?? Grazie per una urgente risposta
 (Risposta)
In merito al quesito indicato in oggetto, si fa presente che la birra importata da paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e succ. mod. (disciplina della produzione e del commercio della birra).

Ciò premesso, si ricorda che il sistema di etichettatura deve corrispondere alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari che prevede, oltre alle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta, anche le modalità che devono essere osservate affinché si possa fornire al consumatore una corretta informazione.

In particolare, l’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 109/92 e succ. mod., stabilisce che le indicazioni di cui all’art. 3 devono figurare sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, ed indelebili… [omissis]

Pertanto, nel caso concreto occorre verificare se la semplice apposizione dell’etichetta in lingua italiana, solo sul dispositivo di chiusura, garantisca una chiara e trasparente informazione al consumatore nel rispetto della normativa vigente.
sono titolare di un'azienda agricola vorrei sapere quali sono gli adempimenti amministrativi effettuare per avviare l'attività di imbottigliamento dell'olio extravergine di mia produzione ed inoltre vorrei sapere se in etichetta posso indicare la dicitura 100% prodotto italiano. grazie (Risposta)
Di seguito si elenca la normativa di riferimento che disciplina l’indicazione di origine degli oli d’oliva non DOP/IGP, alla quale si rimanda:
- Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle “norme di commercializzazione dell’olio di oliva ”;
- Reg. (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009, pubblicato in GUCE, Serie L, n. 63 del 7 marzo 2009, che, a partire dal 1° luglio p.v., rende obbligatoria l’indicazione dell’origine in tutta l’Unione Europea, sebbene con modalità diverse da quelle previste dal DM/10/10/2007)];
- DM 10/10/2007 “norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva”;
- DM 4 giugno 2004, relativo all’ “Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante:«Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al Reg. (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002»”;
- Decreto 5 febbraio 2008 “Modalità applicative in materia di controllo dell’etichettatura dell’olio d’oliva”;
- Circolare n. 22167 del 16/06/2004 relativo alle “Modalità operative dei controlli per l’attuazione delle disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva di cui al Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 – DM 4 giugno 2004”
- Circolare 3369 del 01/04/2008 “Decreto ministeriale 10 ottobre 2007. Decreto dirigenziale 5 febbraio 2008. Norme di commercializzazione degli oli di oliva”.
Nel rimandare alle norme sopra richiamate per i necessari approfondimenti, si elencano di seguito i principali adempimenti ai quali la ditta di confezionamento, allo stato attuale, deve attenersi per riportare l’indicazione di origine in etichetta:
- richiedere il riconoscimento per il rilascio del codice alfanumerico alle competenti autorità regionali;
- dotarsi del registro di carico e scarico da vidimarsi preliminarmente dall’Ufficio periferico dell’ICQ competente per territorio;
- effettuare l’invio periodico dei riepiloghi semestrali all’Ufficio periferico dell’ICQ competente per territorio;
- riportare l’indicazione di origine, unitamente alla categoria dell'olio di oliva, alla quantità, in maniera chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto (ciascun recipiente deve essere, inoltre, munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantità dell'olio contenuto);
- riportare l’indicazioni di origine sui documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, unitamente alla categoria e quantità dell'olio, data di emissione, nominativo e indirizzo dello speditore e del destinatario.
Buongiorno,
scrivo per chiederVi delucidazioni in merito al Registro degli oli confezionati che un impianto di confezionamento deve possedere.
in particolare:
1) quali documenti e/o adempimenti devo chiedere a chi mi chiedesse di confezionare il proprio olio di cui io non conosco qualità e origine?
2) devo controllare la conformità delle etichette di terzi produttori che mi chiedono il confezionamento del loro prodotto?
3)come cancellare eventuali errori di trascrizione sul registro?
4) devo conservare e per quanto tempo un campione del lotto confezionato?

Ringrazio anticipatamente
Dario Mongiò
 (Risposta)
Gentile Signor Mongiò,

in riferimento alle domande relative al registro di carico e scarico di cui al DM 4 giugno 2004 si risponde quanto segue:
1) i documenti fiscali che scortano l’olio allo stabilimento di confezionamento devono riportare, tra le altre indicazioni, la denominazione di vendita del prodotto e l’origine dello stesso;
2) anche il confezionatore è uno dei soggetti che può essere chiamato a rispondere sulla correttezza delle indicazioni riportate nel dispositivo di etichettatura;
3) qualora si commettano eventuali errori di trascrizione di dati sui registri, si devono adottare le stesse modalità di correzione utilizzate per le registrazioni di natura contabile/finanziaria;
4) per quanto di competenza, non risulta che sia previsto un periodo minimo di conservazione dei campioni di lotti confezionati eventualmente prelevati dai privati.


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
Direzione Generale dei servizi amministrativi – SEAM III – U.R.P.
Buonasera,
desiderei conoscere la normativa riguardante la coltivazione di piantine in serra. Quali sono i parametri da rispettare per la costruzione della serra, la manutenzione, etc.
Esiste una normativa a livello nazionale, europeo o comunale?
Resto in attesa del vostro cortese riscontro.
 (Risposta)
Si fa riferimento alla informazioni richieste in merito ai parametri tecnici necessari per la costruzione e la manutenzione delle strutture da adibirsi alla coltivazione di piantine in serra.

Al riguardo, si comunica che le notizie riguardanti gli argomenti trattati, esulano dalle competenze di questo Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Pertanto, richieste in tal senso potranno essere inoltrate presso i competenti organi regionali (Amm.ni Provinciali, Comunità Montane, ecc.), sia presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e/o eventualmente presso i Centri di Assistenza Agricola presenti sul territorio.

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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi
Buon giorno, sono un apicoltore che produce fra l'altro aceto di miele.Vorrei chiedere se, in base al decreto del 26/10/07 del ministero delle finanze, anche l'aceto di miele rientra fra i prodotti fiscalmente agricoli.Volevo inoltre sapere se, in base al medesimo decreto, per manipolazione del miele si intendano anche le aromatizzazioni.Ringraziando, Otello Ianneo. (Risposta)
Si fa riferimento alla richesta riguardo la necessità di conoscere da parte di un apicoltore se l’aceto di miele rientra o meno fra i prodotti fiscalmente agricoli e se per manipolazione del miele si intenda anche la sua aromatizzazione.

Al riguardo, si comunica che le notizie riguardanti gli argomenti trattati, esulano dalle competenze di questo Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Pertanto, richieste in tal senso potranno essere inoltrate presso i competenti organi regionali (Amm.ni Provinciali, Comunità Montane, ecc.), sia presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e/o eventualmente presso i Centri di Assistenza Agricola presenti sul territorio.

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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi
buongiorno,
sono una studentessa dell'Università Bocconi di Milano e sto scrivendo una tesi sulle etichette dei prodotti alimentari.
è vero che una tabella nutrizionale che indichi:
valore energetico,proteine, carboidrati, grassi, fibre
non è a norma, ai sensi del decreto legislativo 77/1993?
grazie
 (Risposta)
Il decreto legislativo 77/1993 prevede che qualora si indichi in etichetta di un prodotto alimentare il quantitativo di fibre (la cui corretta designazione è fibre alimentari), è obbligatorio indicare sull’ etichetta nutrizionale nell’ordine, il valore energetico, la quantità di proteine, dei carboidrati, degli zuccheri, dei grassi, degli acidi grassi saturi, delle fibre alimentari e del sodio.

Pertanto la tabella nutrizionale segnalata, costituita da: “valore energetico, quantità di proteine, di carboidrati, di grassi e di fibre”, non è conforme all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo 77/1993.

(ICQ-2T, dott. Paolo Tolomei)
29 agosto 2007
Il reg. 1760/2000 istituisce, oltre ad altri obblighi, un sistema di registrazioni di tracciabilità per la carne bovina. Si chiede per quanto tempo è necessario conservare la documentazione di tracciabilita', in particolare per una macelleria di vendita al minuto. Si ringrazia in anticipo per la risposta. (Risposta)
Si fa presente che il D.M. 30 agosto 2000 all'art. 16 stabilisce nell'ambito del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che "l'operatore o l'organizzazione è tenuto alla conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno due anni".
Tale prescrizione, anche se stabilita nell'ambito del sistema facoltativo di etichettatura, si ritiene applicabile al sistema di etichettatura obbligatorio dal quale non può prescindere, in quanto il sistema l'etichettatura facoltativo costituisce estensione del sistema di etichettatura obbligatorio.

(dott. Paolo Tolomei ICQ 2T)
26 settembre 2007
Vorrei sapere chi ha bisogno di un registro di carico e di scarico per il latte in polvere? La ringrazio! (Risposta)
Il registro di carico/scarico del latte in polvere è stato previsto dall'art. 3 della legge 11 aprile 1974 n. 138.

Gli operatori obbligati sono i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati, i quali provvederanno ad aggiornato detto registro costituito da fogli numerati e vidimati prima dell'uso dall'Ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio.

Sono esentati dalla tenuta del registro, coloro che detengono latti chiusi in confezioni di peso non superiore ad un kg.

(dr. Paolo Tolomei- ICQ 2T)
23 maggio 2007
ho la necessità di conoscere la quantità minima di olio extravergine di oliva che è possibile confezionare per un programma di confezionamento di monodosi. (Risposta)
In base all'art. 7, comma 3, della Legge 27 gennaio 1968, n. 35, "Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi", e successive modifiche, la minima quantità nominale per confezionare un olio d'oliva commestibile è di 0,05 litri.
Se la quantità nominale delle confezioni "monodose" è inferiore a tale limite, queste non possono essere vendute al consumatore finale singolarmente ma dovranno essere contenute in un imballaggio complessivo, che rappresenterà l'unità di vendita, della quantità nominale unitaria espressa in litri scelta tra le seguenti: 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.

(dott. PaoloTolomei ICQ-2T)
20 settembre 2007
La domanda che vorrei porre e' la seguente: e' corretta l'etichettatura "caviale di salmone" o "caviale di trota" per identificare le uova dei suddetti pesci con la specificazione accanto alla denominazione di caviale del tipo di pesce? Qual e' la normativa in oggetto
Ringrazio in anticipo per la gradita risposta.
 (Risposta)
In riferimento alla richiesta dell'utente concernente la corretta etichettatura e commercializzazione di prodotti a base di uova di salmone o di trota denominati rispettivamente "caviale di salmone" e "caviale di trota" possiamo dare i seguenti chiarimenti.
Al riguardo, in merito alla denominazione "caviale", si fa presente quanto esplicitato nella comunicazione della Commissione Europea (91/C 270/02) del 15 gennaio 1991, che si riporta di seguito.

(omissis)
"In mancanza di una definizione nel Codice alimentare della FAO e dell'OMS, taluni atti comunitari, pur non essendo intesi ad armonizzare tale materia, contengono tuttavia indicazioni dalle quali risulta che il termine caviale designa esclusivamente le uova di storione, mentre gli altri prodotti vengono designati con il termine "succedanei del caviale" (Reg. del Consiglio CEE n. 3529/87 del 23 novembre 1987 che modifica l'All. VI del Reg. CEE n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, e l'allegato del Reg. CEE n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 336 del 26.11.87, pag. 3) e il Reg. CEE 2472/90 (vedi nota 8) - codice della nomenclatura combinata: 1604 30)".

(omissis)
Pertanto i prodotti a base di uova di salmone o trota non possono essere etichettati con la denominazione "caviale" seguita dal nome della specie del pesce, bensì con il termine "succedanei del caviale".

(Paolo Tolomei /ICQ 2T)
30 marzo 2007
Buongiorno
la mia richiesta riguarda la marcatura delle uova, ed in particolare sulla formulazione del colorante. Vorrei avere, per cortesia le seguenti informazioni:

1) il colorante E127 è ammesso per questa applicazione?
2) gli "ingredienti" della miscela colorante devono essere assolutamente di grado alimentare?
2) il processo produttivo deve essere convalidato come alimentare?
4) esistono requisiti specifici/ una normativa di riferimento per effettuare questa preparazione?
 (Risposta)
In merito alla richiesta del lettore si precisa quanto segue.

L'art. 8 del Reg. (CE) n. 2295/2003, relativo alle disposizioni in materia di marchiatura delle uova stabilisce che il prodotto utilizzato per la stampigliatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore per quanto concerne le sostanze coloranti che possono essere utilizzate nei generi alimentari.

In proposito, il DM 27 febbraio 1996, n. 209 concernente la disciplina nazionale degli additivi alimentari, all'art. 8, punto 6.), stabilisce che la colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura, può essere effettuata solo con i coloranti elencati nell'allegato III del medesimo decreto, tra i quali è compreso il colorante E 127 - Eritrosina.

Inoltre, il D.M. 209/96, all'allegato II, fissa i criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari. Per quanto riguarda i requisiti di purezza specifici dei coloranti, gli stessi sono stabiliti dal D.M. 27 novembre 1996, n. 684 e successive integrazioni recanti il recepimento della direttiva 95/45/CE del 26 luglio 1995 (da ultimo modificata dalla Direttiva 2006/33/CE).

Ad ogni modo, eventuali ulteriori richieste inerenti alla composizione, alla produzione ed all'impiego degli additivi alimentari possono essere inoltrate al competente Ministero della salute (http://www.ministerosalute.it/).

( Paolo Tolomei- ICQ-2T)
29 marzo 2007
Buona Sera; sono un giovane cittadino che ha intenzione di diventare un piccolo imprenditore, e nello specifico vorrei produrre frutta di IV gamma.
Vorrei dunque sapere cosa devo scrivere sull'etichetta che porrò sulla confezione, e che tipo di certificazione devo avere nel magazzino grazie
 (Risposta)
Con riferimento alla sua richiesta di informazioni sulla corretta etichettatura di prodotti ortofrutticoli di IV gamma, si fa presente che la normativa generale di riferimento è costituita dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Per quanto concerne invece la richiesta di informazioni circa la certificazione del magazzino, si fa presente che la materia esula dalle competenze di questo Ispettorato centrale.
(ICQ-2T -dott Paolo Tolomei)
29 agosto 2007

buongiorno, sono addetta al controllo qualità di un'azienda alimentare. Mi conferma che non è corretto, utilizzare il termine " SPECIALE" nella denominazione di vendita di farina di riso e/o farina di mais ? Grazie
Cordiali saluti
 (Risposta)
Nell'etichettatura di prodotti alimentari non è consentito usare diciture che suggeriscano all'acquirente che il prodotto possiede caratteristiche particolari, per differenziarlo da altri prodotti analoghi che posseggono le stesse caratteristiche.
( ICQ 2T, dott.Paolo Tolomei)
28 agosto 2007
Buongiorno...

Cortesemente vorrei alcune informazioni,ho di recente aquistato un terreno di circa 1.5 ettari coltivato ad olive,ci sono circa 450 piante di olivo,vorrei poter produrre piccole quantita' di olio e venderle ad alcuni ristoranti o enoteche,sia sfuso da usare nell'attivita di ristorazione sia in bottiglie per la vendita al pubblico...insomma vorrei diventare un piccolo produttore di olio con facolta di vendita a terzi,il mio impiego principale resta l'impiegato....potreste descrivermi l'iter e la relativa documentazone necessaria da produrre?

Saluti
Piero
 (Risposta)
Gli adempimenti amministrativi cui attenersi per l'attività di commercializzazione del prodotto in questione non rientrano tra le competenze dello scrivente Ispettorato. Per avere informazioni a riguardo, le consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio, per gli adempimenti cui sono tenute le imprese a qualsiasi titolo, e alla Asl, per gli aspetti igienico sanitari, competenti per il territorio.
Utili informazioni potranno essere reperite anche presso le Organizzazione Agricole operanti sul suo territorio.
Si precisa, infine, che la vendita di olio d'oliva ai consumatori finali (ivi compresi ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili) non può avvenire allo stato "sfuso" ma deve essere effettuata in imballaggi idoneamente etichettati e provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

Mipaaf/Icq 2T

17 gennaio 2008
Buona sera, vorrei sapere, se nella denominazione di vendita è lecito indiare l'area geografica o località in cui è stato prodotto l'alimento; ad esempio:
Pesto della lunigiana

Pane di vinca

Bucellato di aulla

Pesto alla genovese
 (Risposta)
In generale è possibile indicare una zona geografica nella denominazione di vendita di un prodotto alimentare, solo se tale indicazione non entra in contrasto con le denominazioni a DOP o IGP, registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

Nel caso dei prodotti vitivinicoli e degli oli di oliva sono vigenti regole più restrittive. In particolare:

-Per i prodotti vitivinicoli è possibile indicare l'origine geografica solo nei VQPRD, VSQPRD, nei vini ad IGT secondo le norme stabilite dai relativi disciplinari e le modalità previste dalla legislazione UE (Regg. CE n. 1493/99 e n. 753/2002) e nazionale (DM 3 luglio 2003);

-per gli oli di oliva, ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 1019/2002, la designazione di una zona geografica in etichetta è possibile a livello regionale solo per i prodotti che beneficiano della DOP e IGP a norma del regolamento (CE) n. 510/2006. Per tutti gli altri prodotti la designazione è costituita dall'indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo.

(ICQ-2T, dott. Paolo Tolomei)
29 agosto 2007
A.O. 26/02/2007. Imbottigliando olio extra vergine prodotto in italia da olive italiane posso usare la dicitura "100% prodotto italiano" in etichetta per differenziarlo dalle miscele di olio extra vergine composte per l'80% da olio Extra vergine italiano provenienti da olive italiane ed il restante 20% da olio di origine estera ? Anticipatamente ringrazio. (Risposta)
Si premette che, per potere indicare l'origine dell'olio extra vergine di oliva in etichetta, occorre riferirsi a quanto prescritto dalla specifica normativa rappresentata da:
-Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle "norme di commercializzazione dell'olio di oliva";
-D.M. 4 giugno 2004, relativo all' "Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002"".
Con Circolare n. 22167 pos. 23/1 del 16 giugno 2004 sono state fornite le "Modalità operative dei controlli per l'attuazione delle disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui al Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 - D.M. 4 giugno 2004".
Ciò premesso, l'indicazione "100% prodotto italiano" può ritenersi ammissibile non essendo in contrasto con l'art. 4 del Reg. (CE) n. 1019/2002, sebbene tale regolamento non la contempli esplicitamente.

(ICQ 2T- dott.Paolo Tolomei)

28 agosto 2007

Vorrei sapere il limite massimo di Anidride solforosa che può essere presente nell'Aceto Balsamico di Modena , e se tale limite è differente a seconda del paese di destinazione secondo la normativa vigente. (ITALIA EUROPA USA GIAPPONE SUD AMERICA)
Grazie
 (Risposta)
Ai sensi dell'art. 2 del disciplinare di produzione dell'Aceto balsamico di Modena (Allegato al D.M. 3 agosto 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2006), il limite massimo dell'anidride solforosa contenuta nell'Aceto Balsamico di Modena immesso al consumo è pari a 100 mg/l.

(dr.Paolo Tolomei, ICQ 2T)
23 maggio 2007

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